Industria, corso di formazione sul contratto internazionale
| FERMO - L'avvocato Pierluigi Micucci "insegna" agli imprenditori Marchigiani.
di Loretta Del Bianco
Si è svolto oggi, dalle ore 15 alle ore 19, presso l'Assindustria di Fermo, il sesto incontro del 'Corso di Formazione per le Imprese Marchigiane'. L' evento è stato organizzato dall'I.C.E., Istituto Italiano per il Commercio Estero, rappresentato da Gianluca Reggenti, in collaborazione con la Regione Marche( Assessorato Industria e Artigianato) e con l' Unione Industriali del Fermano.
L' Avvocato Pierluigi Micucci, esperto di diritto internazionale, invece, ha ricoperto i ruoli di relatore e docente, spiegando i problemi generali della contrattualistica internazionale: differenze sostanziali tra ordinamenti giuridici 'civil law' (es. Italia) , 'common law' e 'diritto islamico', fonti del commercio internazionale, formazione del contratto internazionale, tecniche di redazione del contratto internazionale, legge applicabile e giudice competente (arbitrario), scelte strategiche, agenzia e distribuzione, problemi pratici e casistica contenziosa.
Obiettivo del seminario era di venire incontro alle reali esigenze delle aziende, tentando di semplificare delle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo di chiarire alcuni concetti fondamentali del contratto internazionale, abbiamo rivolto alcune domande all' avvocato Micucci:
Quali vantaggi avrebbe l'impresa nel consultare un giudice arbitrario rispetto ad uno ordinario?
" I vantaggi sono la professionalità, la velocità e la segretezza nel procedimento, il fatto che il lodo è riconoscibile in ambito internazionale, mentre le sentenze spesso non lo sono, lo sono in ambito comunitario, ma non c'è la garanzia che lo siano nel Paese della controparte in assenza di una convenzione bilaterale, mentre la Convenzione di New York è stata ratificata in quasi tutti i Paesi del mondo; invece, lo svantaggio è il costo".
Come viene regolato il contratto di distribuzione?
"Esso viene regolato dalle pattuizioni contrattuali, cioè, non è un contratto tipico, non c'è neanche in Italia una normativa codificata tipica che disciplini questo contratto. Normalmente in Italia si tende a decifrarlo come distribuzioni di merci; in realtà, il contratto di distribuzione è più complesso e prevede tutta una serie di obbligazioni accessorie : è il caso di disciplinarle specificatamente sul contratto . Normalmente il distributore chiederà l'esclusiva territoriale, a cui si dovrà accompagnare la richiesta da parte del venditore somministrante nel budget minimo garantito".
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14/05/2003
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