Rimborso dell'Iva sul gas metano
| La sentenza favorevole ai cittadini è una vittoria di Pirro.
di Clemente Ciampolillo (°)
Pur riconoscendo l'importanza della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, la sentenza dei giudici tributari sembra viziata da un'insanabile difetto di giurisdizione che ne rende, di fatto, inapplicabili le conclusioni.
La diatriba.
La norma incriminata è statuita nel decreto Iva e, in particolare, al punto n. 127-bis) della Tabella allegata, parte Terza. Detta disposizione, nel prevedere l'aliquota agevolata del 10% alle somministrazioni di gas domestico, limita il trattamento di favore soltanto al combustibile destinato alla cottura cibi ed alla produzione di acqua calda, lasciando invece operante l'aliquota ordinaria del 20% agli altri usi e, in particolare, al gas destinato al riscaldamento individuale.
Sennonché, da tutte le parti d'Italia si contesta, ormai da decenni, il comportamento tenuto dalle aziende di erogazione del gas che, nell'impossibilità di operare una distinzione tra i diversi utilizzi domestici e facendosi sostenere da alcune interpretazioni del Ministero delle Finanze, applicano indistintamente la maggiore aliquota del 20% nei confronti di tutti i consumi di gas metano somministrati nell'ambito privato, di fatto rendendo inoperante la citata previsione di favore e facendo, in tal modo, gravare sulle tasche familiari una maggiore imposta sul valore aggiunto non dovuta per espressa previsione di legge.
La decisione dei giudici di Ascoli.
In tale contesto si inserisce la sentenza n. 42/1/03 della Commissione Tributaria del capoluogo. Questa, nell'accogliere le obiezioni dei contribuenti, ha giustamente osservato che l'aliquota Iva del 20% viene applicata dalle aziende erogatrici indiscriminatamente, anche quando il metano consumato non può che essere destinato esclusivamente alla produzione di acqua calda, come avviene, soprattutto, nei mesi estivi e durante quell'arco temporale (nella nostra provincia, dal 16 aprile al 31 ottobre) nel quale esiste un divieto normativo di accensione del riscaldamento. Di qui, il diritto al rimborso della maggiore Iva assolta dai ricorrenti nell'arco temporale degli ultimi dieci anni.
I limiti della sentenza. Il problema sostanziale della pronuncia dei giudici di Ascoli attiene a ciò che, tecnicamente, prende il nome di difetto di giurisdizione.
Infatti, seguendo un'interpretazione ormai pacifica a livello di Corte di Cassazione (da ultima, si segnala la sentenza n. 6632 del 29 aprile 2003, pronunciata addirittura a Sezioni Unite), in tema di Iva le controversie di siffatto genere non possono essere decise da una Commissione tributaria, rientrando le stesse tra le attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario. In altri termini, i giudici di Ascoli sono andati oltre le loro competenze e la relativa sentenza si presenta affetta da un evidente vizio di giurisdizione tra l'altro, rilevabile in ogni ordine e grado del giudizio -, che inevitabilmente porterà la stessa ad essere annullata nel seguente processo di appello.
L'impressione, dunque, è che le associazioni di categoria abbiano cantato vittoria un po' troppo presto.
° Tributarista e dottore commercialista in San Benedetto del Tronto (Ap)
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30/05/2003
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