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La verità su Banca 121 My Way-For You

| Parere "pro veritate" in merito ai prodotti finanziari denominati 4you e myway

di Dott. Fabrizio Tedeschi*

Premessa
Si richiede di esaminare i contratti denominati 4YOU e MYWAY e di definirne la natura e le eventuali illegittimita' in relazione al testo unico della finanza e alla regolamentazione delle autorita' di
Controllo in materia di intermediari, in particolare il regolamento 11522 della Consob.

Il materiale oggetto di analisi e' costituito da:

 I contratti "MYWAY" e "4YOU"
 I documenti informativi pubblici dell'intermediario tratti dal sito www.myway-4you.info
 La perizia tecnica di parte del gruppo MPS redatta dal prof. Riccardo Cesari
 Lettera Circolare 2654/4600 del 21/05/2002 di Banca 121
 Foglio informativo analitico del Prestito Obbligazionario Banca
Popolare di Spoleto Zerocoupon 03.01.2003 - 03.01.2028 (ISINIT0003410658)
 Lettera Circolare 2630 del 7/03/2002 (Release 15 del 04/03/2003)
 Foglio Informativo del Prestito Obbligazionario Banca Agricola
Mantovana 25.2.2002/25.2.2027 Zero Coupon (ISIN IT0003248702)  Lettera circolare 2630 del 7/03/2002 (Release 04 del 30/05/2002)
 
Quesiti
I quesiti ai quali mi viene chiesto di rispondere sono i seguenti:
1) I prodotti finanziari richiedevano autorizzazioni da parte della autorita' di controllo? In particolare era necessario un prospetto informativo?

2) Ravvisa violazioni ai principi fondamentali di cui all'art. 21 del D.Lgs 58/98 nella progettazione e collocamento di questo prodotto indipendentemente dai profili di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del cliente?

3) Piu' specificamente, ravvisa violazioni delle norme di cui sopra in relazione al collocamento delle obbligazioni attraverso i prodotti MYWAY e 4YOU?
 
Storia
Il prodotto denominato MYWAY nasce all'interno della Banca del Salento, ritenuta una delle piu' dinamiche realta' bancarie del tempo. Con l'acquisizione della banca da parte del Monte dei Paschi di Siena, il prodotto viene esteso a tutte le realta' del gruppo con la nuova denominazione di 4YOU.

I due prodotti sono sostanzialmente uguali tra loro sebbene presentino qualche marginale differenza.
 
Descrizione
Il prodotto e' costituito dall'unione di tre diversi contratti: un finanziamento, l'acquisto di una obbligazione, il collocamento di quote di fondi comuni.

Le tre fattispecie possono essere considerate insieme ovvero separatamente, ma e' chiaro che leggi e regolamenti che disciplinano ogni singolo contratto, in particolare riferiti ai servizi d'investimento,
devono prevalere sulle norme previste dall'accordo quadro, contrariamente a quanto riportato nei moduli contrattuali.

In prima ipotesi il prodotto puo' essere considerato un mutuo di scopo per
l'acquisto di obbligazioni e quote di fondi. In questo caso il finanziamento diviene l'elemento principale dell'intera operazione e quindi, ferme restando le norme del TUF e dei vari regolamenti in merito ai servizi d'investimento, la disciplina di base andrebbe ricercata negli articoli del codice civile e leggi speciali in materia di mutuo.

In seconda ipotesi si puo' considerare corpo principale dell'operazione il collocamento di quote di fondi, con l'elemento accessorio di garanzia rappresentato dall'acquisto di obbligazioni e con finanziamento sempre accessorio per l'acquisto di entrambi. In questo caso le norme sui
servizi d'investimento si applicano in toto a tutti e tre i contratti, con prevalenza su ogni altra disciplina.

Ulteriore soluzione puo' essere quella di considerare il contratto un
tutt'uno, una sorta di contratto strutturato "sintetico", che si qualifica per l'effetto determinato dalla somma delle sue componenti.

In sostanza ci troviamo di fronte a un titolo strutturato, che viene valutato, dal punto di vista economico, per la somma algebrica delle sue componenti.

Conseguenza di quest'ultima interpretazione e' che si applicano tutte le regole dei singoli contratti, quelle relative agli strumenti strutturati e tutte queste, insieme ad altre di carattere generale, dovranno essere applicate al risultato finale del contratto strutturato.

Escludo in partenza, senza alcun dubbio, l'ipotesi di prodotto previdenziale, perche' nei contratti suddetti non e' presente alcuna caratteristica di natura previdenziale.

In prima analisi si puo' concludere che ci troviamo di fronte alla fattispecie di un prodotto strutturato sintetico composto da tre contratti, tutti relativi ai servizi d'investimento. Prova evidente di cio' e' la previsione di un accordo quadro (vero e proprio contratto) nel quale sono poi inseriti o allegati i tre contratti di finanziamento, negoziazione e collocamento, piu' i contratti di conto corrente, pegno, deposito,etc.

Ed e' pure specificato molto chiaramente che in caso di differenze di norme contrattuali si applicano quelle riferite al contratto quadro e non quelle dei singoli servizi.

Al contrario, si deve ritenere che le norme di legge e di regolamento sui singoli servizi debbano essere applicate indipendentemente dalla loro previsione contrattuale o dalla presenza di una clausola contraria nell'ambito dell'accordo quadro. E la banca stessa si rende ben conto della prevalenza delle norme di legge e di regolamento sulle previsioni contrattuali, tanto da inserire un cauto inciso ("per quanto occorrer possa") nel testo della stessa clausola e in un caso richiama detta clausola, tanto vessatoria quanto nulla, per l'approvazione specifica del cliente.

L'investitore acquista il risultato finale (la sintesi) di una serie di operazioni, ognuna ben individuata e distinta, con le regole sue proprie. Dovranno quindi essere oggetto di valutazione sia il prodotto finanziario strutturato sintetico nel suo complesso sia i singoli servizi o strumenti che lo compongono.
 
Il prodotto strutturato sintetico Cio' che "compera" l'investitore e' un "mix" costituito da un finanziamento passivo (sic) che egli e' obbligato a investire interamente in obbligazioni e quote di fondi emesse da societa' dello stesso gruppo bancario o comunque in portafoglio allo stesso.

Il prodotto cosi' strutturato non e' altro che la fusione (quasi direi una scoppiazzatura venuta molto male) di due prodotti gia' conosciuti nel mondo finanziario:

a- i piani di accumulo di capitale;
b- le gestioni o altre forme di investimento garantite da obbligazioni zero coupon, vale a dire senza cedole, ma che restituiscono il capitale e gli interessi alla scadenza del titolo.

Pero' e' una copia con solo gli aspetti negativi di quelle due formule contrattuali.

I piani di accumulo di capitale sfruttano un principio di comune accettazione nel mercato mobiliare: la teoria del prezzo medio. In breve l'investitore si propone di investire una somma fissa a determinate scadenze in quote di fondi o in altri strumenti finanziari di solito collegati all'andamento del mercato azionario. Il circolo e' virtuoso, perche' e' un impegno costante e volontario (tanto da poter essere modificato, sospeso o concluso in ogni momento) a risparmiare ogni mese una quota prestabilita del proprio reddito per investirla in strumenti finanziari e nel lungo periodo, tra alti e bassi delle quotazioni, si realizza di norma un valore medio di acquisto molto interessante e redditizio.

I prodotti 4YOU e MYWAY enfatizzano invece gli aspetti negativi e opposti di questo sistema, perche', investendo tutto l'importo in un'unica data, accollano all'investitore un rischio enorme, che, di fatto, in momenti di borsa euforica o di bolla speculativa si verifica sempre.

Anche 4YOU e MYWAY sono stati collocati come una forma di risparmio, ma, dopo la firma del contratto, diviene coatta, non libera. Puo' quindi capitare che in caso di necessita', di disgrazia o addirittura di decesso (esplicitamente previsto nel contratto) si interrompa il flusso di rimborso del finanziamento, determinando l'inadempimento, con tutte le conseguenze del caso.

L'investitore non ha quindi la liberta' di cessare il proprio investimento per volonta' propria o eventi esterni alla propria volonta', cosi' come in un normale piano di accumulo. L'investitore perde anche la disponibilita' del proprio investimento fino ad allora effettuato, perche' questo e' vincolato a pegno e non puo' essere ne' utilizzato e neppure cambiato, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.

L'altro prodotto imitato (malamente) era molto in auge allorche' i tassi d'interesse superavano il 20% annuale. Si predisponeva l'investimento (mai a debito pero'); si investiva una parte della disponibilita' (di norma intorno al 50%) in una obbligazione zero coupon di primario emittente e il rimanente veniva investito in strumenti ad alto rischio, quali premi, azioni speculative, special situation, etc. Nella peggiore delle ipotesi l'investitore si ritrovava col capitale iniziale, avendo perso solo l'opportunita' degli interessi (naturalmente anche questa era una finzione commerciale, perche' meta' del capitale era stato comunque perso, anche se recuperato dagli interessi).

Nel prodotto de quo, la perdita degli interessi e' sicura, perche' tutto avviene a debito, e il principio visto sopra di tutela del capitale tramite l'obbligazione viene a cadere, perche' gli interessi generati dall'obbligazione, non solo (come ammette in modo trasparente la stessa perizia del Prof.Cesari) non coprono nemmeno la quota di competenza del finanziamento (dal 40 al 60%), ma certamente gli interessi passivi del finanziamento sulla parte investita in azioni devono ritenersi totalmente scoperti.

Coninua in allegato...
 
*(gia' Responsabile della Divisione intermediari della Consob)
 

10/07/2004





        
  



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