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Aspetti di dettaglio degli accertamenti bancari in materia fiscale.

San Benedetto del Tronto | La nuova Finanziaria prevede espressamente la possibilità di utilizzare nei confronti dei soggetti titolari di lavoro autonomo l’inversione dell’onere della prova

di Antonio Morelli

Volendo analizzare nel dettaglio le novità apportate dalla nuova Finanziaria in tema di accertamenti bancari in materia fiscale, occorre intanto evidenziare come il novellato art. 32 comma 1, nr. 2 del DPR n. 600, attraverso il riferimento diretto ai compensi (non solo dunque ai “ricavi”), prevede espressamente ora la possibilità di utilizzare nei confronti dei soggetti titolari di lavoro autonomo l’inversione dell’onere della prova e di presumere che siano compensi  i prelevamenti o gli importi riscossi a qualunque titolo, anche allo sportello di una banca fuori piazza.

Tale puntualizzazione, in effetti, non ha una portata innovativa nella sostanza, ma si inserisce nell’ambito di una previsione normativa tecnicamente più precisa  rispetto al passato: la previgente norma, infatti, faceva riferimento solo ai “ricavi” e sembrava fosse costruita “su misura” per le imprese; di conseguenza, poteva ingenerare il dubbio che volesse tener fuori i professionisti (i cui introiti sono tecnicamente denominati “compensi”), sebbene l’Amministrazione finanziaria, attraverso un’interpretazione estensiva avallata dalla Cassazione ( Sentenza n.11094/1999 della I Sezione), la riteneva comunque applicabile anche ai professionisti.

Ora, la modifica introdotta dalla Finanziaria 2005 toglie ogni dubbio interpretativo proprio con l’aggiunta del termine “compensi”.

Inoltre, nella locuzione molto ampia utilizzata dal legislatore nella riformulazione dei due articoli (32 e 51) in materia di Imposte Dirette ed IVA,  a partire dal 1° gennaio 2005 non vi sono più limitazioni nell'oggetto delle richieste agli intermediari finanziari. 

A differenza della previgente normativa, infatti, che limitava la richiesta ai soli conti intrattenuti dal contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, l’attuale normativa dispone che le richieste agli operatori finanziari possono riguardare indistintamente dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

Un altro aspetto di rilievo della nuova norma è quello riguardante l’ambito dei soggetti nei cui confronti possono essere formulate richieste nominative di informazioni bancarie.
Destinatari risultano infatti essere non solo le Banche e le Poste, ma anche gli intermediari finanziari, gli organismi di investimento del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere.

In proposito, occorre rilevare come nessun operatore finanziario è stato escluso, prevedendo quindi la norma, come destinatari delle eventuali richieste, ogni soggetto potenzialmente in grado di conoscere le operazioni finanziarie di un contribuente. 

Riguardo alle fiduciarie, la nuova normativa contiene una previsione completamente innovativa in quanto elimina “lo schermo” delle intestazioni fittizie intrattenute con tali società, consentendo di individuare il reale soggetto che si avvale di tale strumento; ora, infatti, è possibile chiedere alle fiduciarie di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto, amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.

Con riguardo alla decorrenza degli effetti, infine, si precisa che le disposizioni della Finanziaria 2005 che hanno ampliato i poteri d’accertamento in materia bancaria, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005; e’ da tale data, quindi, che possono essere esercitati i nuovi poteri istruttori.
In relazione allo scambio di tali informazioni tra l’Amministrazione finanziaria, o la Guardia di Finanza, e l’intermediario finanziario, esso dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica; il comma 404 della Legge, in tal senso, fa decorrere l’operatività di tale procedura dal 1° luglio 2005, salvo ulteriore differimento del termine, con modalità di dettaglio che saranno stabilite con un successivo provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

17/03/2005





        
  



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