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Smog: fermiamo la vergogna tutta italiana dei divieti illegittimi alle auto non catalizzate

| MILANO - Quando gli interessi della lobby automobilistica vengono prima dei diritti dei cittadini.

di Riccardo Genti *


1. Si fa presto a dire smog – Parlare genericamente di smog o di inquinamento è errato e fuorviante: sotto questi termini sono ricompresi tutti i singoli agenti inquinanti,  antropici e non: monossido di carbonio, benzene, ozono, ossidi e biossidi di azoto, ossidi e biossidi di zolfo, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti organici volatili (COV oVOC), particolato sottile (PM10, PM2,5, polveri totali sospese). Ognuno di questi agenti nocivi ha fonti differenti; quanto alle vetture, alcuni agenti provengono solo da talune di esse mentre sono estranei ad altre.

Dunque, non bisognerebbe mai parlare genericamente di smog, ma sempre dei singoli inquinanti.

2. Le cause del PM10. Violazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell’obbligo di corretta informazione - Nelle città italiane, di fatto il solo inquinante che supera i limiti di legge (Dir. 99/30/CE) è il PM10. Tutti gli altri sono sotto controllo, alcuni addirittura già entro i limiti che entrano in vigore dal 2010. Dunque, è solo al PM10 che bisogna far riferimento. La principale causa antropica (ve ne sono anche di non antropiche, come la polvere dell’aria, le sabbie sahariane, etc.) è data dalla combustione del gasolio . Il PM10, pertanto, è prodotto da caldaie, impianti industriali, bruciatori, inceneritori e motori diesel: vetture a gasolio, bus e veicoli commerciali. Le vetture a benzina, anche non catalizzate (e men che meno quelle a metano o gpl), non generano PM10: si pensi che le direttive europee che stabiliscono i limiti per i singoli inquinanti emessi dalle vetture, non prevedono alcun valore per i veicoli a benzina. Quasi tutte le ARPA riconoscono la combustione del gasolio come fonte assolutamente prevalente quale causa del PM10. Ecco dunque una prima importante conseguenza: le vetture vanno divise non tra catalizzate e non, ma in base al carburante che le alimenta (benzina o gasolio). Ogni altra distinzione è faziosa e nasconde fini diversi dalla lotta allo smog, e comporta la violazione dell’obbligo di corretta ed obiettiva informazione ambientale, che la direttiva 90/313/CEE pone a carico di tutti i soggetti, pubblici e privati.

3. I diritti violati dalle amministrazioni – In base a quanto detto appare già evidente quanto siano illegittimi i divieti alle vetture non catalizzate a benzina in riferimento al PM10. Questi provvedimenti ledono gravemente i seguenti diritti fondamentali (cioè garantiti a livello costituzionale o comunitario) e  principi fondamentali posti a tutela dei diritti dei singoli:

a) diritto di proprietà. La proprietà privata è una situazione soggettiva di rango primario, tutelata ai massimi livelli normativi, dall’art. 42 Cost., dall’art. 295 Tratt. U.E. come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, dall’art. 17 del Trattato di Nizza e dall’art. 1 Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In pratica, il cittadino ha diritto all’uso dei propri beni ed al loro rispetto da parte dello Stato; la proprietà può essere limitata per esigenze pubbliche ma solo nel rispetto del principio di proporzionalità e senza che le limitazioni snaturino il contenuto (c.d. nucleo minimo) del diritto stesso.

L’analisi del principio di proporzionalità, che segue, evidenzia quanto gravemente illegittimi siano i provvedimenti di limitazione della circolazione alle vetture non catalizzate da parte delle amministrazioni comunali e regionali.

b) principio di proporzionalità. Previsto dall’art. 5 (ex 3B) del Trattato U.E., è un principio cardine dell’ordinamento comunitario e quindi nazionale. Esso prevede che un provvedimento del pubblico potere, per essere legittimo, debba essere al contempo idoneo, necessario e proporzionato. Idoneo, cioè che il provvedimento abbia l’attitudine a raggiungere lo scopo prefissato; necessario, cioè non altrimenti sostituibile da altro provvedimento ugualmente efficace ma meno lesivo nei confronti dei cittadini interessati. La necessarietà comporta che la Pubblica Amministrazione debba dimostrare di aver vagliato tutte le possibili alternative (se esistenti) al provvedimento adottato, invano. Infine, il provvedimento deve essere proporzionato, ragionevole, cioè non eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini. Applicando questi requisiti ai provvedimenti di limitazione alle vetture non catalizzate adottati in Italia, appare evidente che nessuno dei 3 può dirsi rispettato. Non può certo essere idoneo ad abbattere il PM10 un atto che colpisca vetture che non generano questo inquinante, non è necessario, nel senso che non rappresenta l’extrema ratio, un provvedimento che non prenda in considerazione alternative, come le limitazioni alle sole auto (catalizzate o no) realmente fonti di PM10, la conversione a gpl o metano delle vetture interessate, i dispositivi antinquinamento da tempo esistenti ed utilizzati in tutta Europa ma non in Italia (perché le Case, automobilistiche storcerebbero il naso….) in grado di ridurre le ammissioni, come l’Econogreen*  o i Fuel Cathalist o il filtro antiparticolato del Prof. Arturo Colamussi di Bologna; l’efficacia di alcuni di questi dispositivi è già stata sperimentata positivamente da Enti pubblici. Infine, non è proporzionato, né ragionevole un provvedimento di espropriazione delle vetture non catalizzate.

La violazione del principio di proporzionalità, dunque, appare in tutta la sua gravità, tale da ipotizzare, a carico delle Pubbliche Amministrazioni interessate, la figura di reato di cui all’art. 323 cod. pen. (abuso d’ufficio).

c) il principio “chi inquina paga”. Il c.d. polluter pays principle, previsto dall’art 174 Tratt. U.E., fa si che il costo dell’inquinamento sia sopportato proporzionalmente alle emissioni generate. La stessa Direttiva 99/30/CE prevede che se in caso di superamento per più di 35 giorni all’anno dei limiti stabiliti per i singoli inquinanti, si debba provvedere nei confronti delle fonti (tutte le fonti!) responsabili. Nulla di tutto ciò avviene in Italia, dove si colpisce un’unica fonte (i diesel non catalizzati), se ne aggiunge un’altra che non c’entra nulla col PM10 (le vetture benzina non catalizzate) e si lasciano immuni tutte le altre sorgenti responsabili, per motivi di business.

d) il ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti. Strettamente connesso con il già visto requisito della ragionevolezza nell’ambito del principio di proporzionalità, questo principio fondamentale prevede che gli interessi pubblici debbano sempre essere bilanciati con gli interessi privati coinvolti, in modo da conciliare, per quanto possibile, entrambi e comporre il conflitto. Ciò che non avviene nella maggior parte dei provvedimenti di limitazione alle vetture non catalizzate.

4. L’ultima tappa della vergogna: l’accordo Comuni-Lobby automobilistica per la deroga alle vetture “Euro 4” – Da qualche settimana alcune amministrazioni comunali, allorché dispongono blocchi totali del traffico, concedono una deroga elle vetture immatricolate secondo la normativa Euro 4. E’ una novità assoluta dopo pochissimi giorni dalla sua adozione già si potevano vedere in televisione e sui quotidiani le pubblicità delle case automobilistiche che fanno notare che la vettura pubblicizzata è “Euro 4”  e dunque può circolare in caso di blocco. E’ di tutta evidenza che si è trattato di un vero e proprio accordo a “tavolino” tra amministrazioni comunali e Case automobilistiche, un accordo per il business. Le finalità sono chiare; se le deroghe ai blocchi totali riguardano solo le auto elettriche o a metano o gpl, di fatto sono deroghe teoriche, in quanto veicoli elettrici non ce ne sono, e anche quelli alimentati a metano o gpl offerti dalle Case sono pochissimi, e non appetibili per il prezzo. Per contro, tutte le Case automobilistiche hanno in listino numerosi modelli “Euro 4”; ecco, dunque, trovato il modo per vendere di più, con il pretesto della deroga. Ma si tratta di un provvedimento assurdo e che nasconde finalità esclusive di business: concedere la circolazione in caso di divieto al traffico per elevate concentrazioni di PM10, alle vetture diesel Euro 4, e negarla, ad esempio, alle vetture a benzina Euro3 è paradossale e gravemente illegittimo.

5. Conclusione – Ho cerato brevemente di dimostrare i numerosi profili di illegittimità della gran parte dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati nei confronti delle vetture non catalizzate. Provvedimenti gravi, inesistenti in ogni altro angolo d’Europa, ai quali è del tutto estranea ogni finalità ambientale e che hanno il solo scopo di aiutare la Fiat ed il mercato dell’auto in generale, a danno dei cittadini incolpevoli.

E’ una situazione vergognosa, contro la quale bisogna insorgere, a suon di ricorsi a tutte le sedi possibili, anche penali.

* Avvocato di Milano

04/03/2005





        
  



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