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Legge regionale sul lavoro

| La Regione Marche si costituisce presso la Corte Costituzionale per chiedere il rigetto dell’impugnativa presentata dal Governo. UGO ASCOLI: ‘le norme portanti sono rimaste immuni da censure’.

 
 
“Occupazione, tutela e qualità del lavoro, tre definizioni per ricomprendere un unico concetto: dignità del lavoro per tutti. E sono, appunto, gli obiettivi che danno il titolo alla legge regionale n. 2 del 2005. Finalità che,  insieme all’aumento del grado di protezione sociale, dovrebbero ispirare qualsiasi livello di Governo, regionale o nazionale che sia. “
Così l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro,  Ugo Ascoli nel primo commento dopo l’atto di costituzione presso la Consulta da parte della Regione Marche per chiedere il rigetto integrale dell’impugnativa proposta dal Consiglio dei Ministri nei confronti di alcuni articoli della Legge regionale n. 2 del 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
La Regione, assistita nella fase giudiziaria dal Prof. Avv. Angelo Pandolfo e dall’Avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma, ha presentato argomentazioni tese a dimostrare che le norme della legge regionale sul lavoro sono pienamente compatibili sia con la ripartizione di potestà legislativa prevista dall’art 117 della Costituzione, sia con le norme ordinarie contenute nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003,  attuativo della cosiddetta Legge Biagi.

“Mi sembra giusto  – ha sottolineato l’assessore -  per dovere di trasparenza amministrativa nei confronti prima di tutto dei cittadini e poi dei tanti soggetti che hanno aderito all’impostazione di questo strumento legislativo, chiarire i punti principali della richiesta di rigetto da parte della Regione Marche e le ragioni che sosteniamo.” 

“Ironizzando – prosegue l’assessore - potrei dire che forse sembra quasi inesorabile con questo Governo pagare un tributo per “ diritto di primogenitura”, essendo state le Marche la prima Regione a legiferare organicamente e incisivamente in questa materia…. Ma se anche questo ricorso dovesse servire- come ci auguriamo- da “apripista” per altre Regioni, che hanno già testimoniato l’adesione ai contenuti della legge marchigiana,  se ne possono anche accettare i gravami.”

“Anche perché - ha aggiunto Ugo Ascoli- le norme “portanti” della legge regionale n. 2€5 sono rimaste immuni da censure di costituzionalità, poiché sono state contestate solo alcune disposizioni che, seppure significative, non alterano la portata complessiva dell’intervento legislativo. Una considerazione questa che dimostra la bontà del lavoro svolto con la legge regionale che,  nonostante la fase di incertezza che ancora avvolge i confini tra potestà legislativa statale e regionale, non ha rinunciato ad affrontare globalmente e a disciplinare in maniera ampia ed ambiziosa tutti gli aspetti del mercato del lavoro regionale.”
Ecco dunque, nel merito delle singole censure proposte, come la Regione Marche  ha motivato la propria posizione: sull’avviamento a selezione per l’assunzione  presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 10, comma 1),  la norma regionale impugnata costituisce nient’altro che una semplice attuazione del potere conferito alla Regione di disciplinare la materia.

Allo stesso modo, l’autorizzazione regionale  prevista dall’art. 11, comma 1, si limita ad applicare quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale, e pertanto è pienamente legittima.
Altro punto impugnato:  le Università (art. 11, comma 2). La norma regionale impugnata obbliga le Università a svolgere attività di intermediazione solo in favore dei propri studenti; la Regione ritiene legittima questa norma, in virtù del proprio potere di disciplinare i servizi pubblici per l’impiego. Sulla Borsa continua del lavoro (art. 13, comma 3) l’impugnativa proposta è totalmente infondata, in quanto non vi è traccia delle argomentazione opposte  neanche nella legge presumibilmente violata.  Per quanto riguarda l’impiego dei lavoratori svantaggiati (art. 20, commi 2,3 e 4) i criteri previsti nelle norme regionali , sono finalizzati a stimolare un utilizzo corretto e rigoroso della c.d. somministrazione degli svantaggiati.

Tali criteri disciplinano esclusivamente i profili di competenza regionale, e non invadono in alcun modo gli aspetti di competenza del legislatore statale. Infine, è stato impugnato l’art. 17, comma 4 che mira a  valorizzare gli aspetti formativi del contratto di apprendistato; la Regione ritiene che la norma costituisca un legittimo esercizio della potestà legislativa in materia, conferita dalla Costituzione. 

14/05/2005





        
  



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