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Ordinanza emissioni sonore 2005

San Benedetto del Tronto | Il testo integrale del provvedimento

Disciplina delle accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto per l'anno 2005.    

IL SINDACO


CONSIDERATO che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate all’aperto, ovvero laddove comportanti emissione sonore all’esterno dei locali dell’esercizio e protratte oltre certi limiti orari, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire anche fattore di concreta prevenzione all’inquinamento acustico ferma restando l’attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

RITENUTO di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di accademie di musica di cui all’art. 68 del TULPS nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto;

VISTO l’art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l’autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

SENTITE le Associazioni di categoria, ed il locale Comando di Polizia Municipale;

VISTO l’art. 16 della LR 28/2001”Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

ORDINA

E’ fatto obbligo cessare l’esercizio di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto nei seguenti orari:

dalla data del presente atto al 30 giugno 2005 e dal 1 settembre al 30 settembre 2005
- alle ore 24.00
dal 1 luglio 2005 al 31 agosto 2005
- alle ore 01.00
i prefestivi dal 1 luglio 2005 al 31 agosto 2005
-  alle ore 02.00
nelle giornate del 30 e 31 luglio 2005 e nel periodo dal 12 al 16 agosto 2005
- alle ore 05.00

Ai fini della presente ordinanza per fonti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fonoriproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora.
L’orario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentita l’ effettuazione di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto, si intende facente parte del giorno precedente.
Dovranno essere rispettati i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dall’art. 2 della legge 447/95 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003:

Tipo di manifestazione
Periodo
orario
Limite in facciata  Laeq db(A)
 
 
Accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto (Piano bar, Karoke, orchestra, complesso e/o strumento musicale anche singolo, spettacolo dal vivo – cabaret) nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili esercitate all’aperto
Dalla data del presente atto al 30 giugno
 
24.00
 
70
Luglio ed agosto
01.00
70
Prefestivi di luglio ed agosto
02.00
70
60 dopo le ore 01.00
Settembre
24.00
70
30 e 31 luglio e dal 12 al 16 agosto
05.00
70
60 dopo le ore 01.00
 

Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli edifici prospicienti.

L’attività dovrà inoltre essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• nel caso di esercizio di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte in stabilimenti balneari le casse acustiche dovranno inoltre essere poste rivolte verso il mare.
• I proprietari ed i gestori delle attività di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto devono prendere tutte le misure necessarie per limitare la rumorosità dovuta all’ingresso e all’uscita della clientela
L’attività di somministrazione dovrà cessare entro l’orario autorizzato a ciascun operatore come risultante dai singoli titoli autorizzatori.
Ai sensi dell’art. 9 del TULPS chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, come nel caso di reiterata inottemperanza alle disposizioni impartite dal presente atto.

Dispone che il mancato rispetto delle prescrizioni di orario di cui alla presente ordinanza nell'esercizio dell’attività di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto, ovvero nell'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto, è punito ai sensi dell’art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3 in riferimento all’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, che prevede una sanzione da € 25,00 a € 500,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Per l’inosservanza di dette prescrizioni oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:
- 1° violazione: inibizione dell’utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell’autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
- 2° violazione: sospensione dell’attività di somministrazione per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio.
Eventuali ulteriori violazioni comporteranno l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività di somministrazione per 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inibitorio.

Il mancato rispetto dei valori limite di immissione previsti dalla presente ordinanza, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge 447/1995 e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:
 1° violazione nel corso dell’anno: inibizione dell’utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell’autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
- 2° violazione nel corso dell’anno: sospensione dell’attività di somministrazione per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio.
Eventuali ulteriori violazioni nel corso dell’anno comporteranno l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività di somministrazione per 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inibitorio.
Al trasgressore verrà dato avvio del procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta l’ordinanza di applicazione della sanzione accessoria.
E’ vietato effettuare spettacoli pirotecnici senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competente secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 2 lett. g) del Regolamento concernente “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche ricreative2 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52del 12/06/2002.
Cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.
La forza Pubblica è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Dispone inoltre l’affissione del presente atto all’albo pretorio.

Avverso il presente atto che è immediatamente esecutivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da parte di chi vi abbia interesse.

12/06/2005





        
  



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