Ordinanza emissioni sonore 2005
San Benedetto del Tronto | Il testo integrale del provvedimento
Disciplina delle accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto per l'anno 2005.
IL SINDACO
CONSIDERATO che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate allaperto, ovvero laddove comportanti emissione sonore allesterno dei locali dellesercizio e protratte oltre certi limiti orari, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire anche fattore di concreta prevenzione allinquinamento acustico ferma restando lattività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;
RITENUTO di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di accademie di musica di cui allart. 68 del TULPS nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte allaperto;
VISTO lart. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che lautorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;
SENTITE le Associazioni di categoria, ed il locale Comando di Polizia Municipale;
VISTO lart. 16 della LR 28/2001Norme per la tutela dellambiente esterno e dellambiente abitativo dallinquinamento acustico nella Regione Marche e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003;
VISTO lart. 50 del D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
ORDINA
E fatto obbligo cessare lesercizio di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte allaperto nei seguenti orari:
dalla data del presente atto al 30 giugno 2005 e dal 1 settembre al 30 settembre 2005
- alle ore 24.00
dal 1 luglio 2005 al 31 agosto 2005
- alle ore 01.00
i prefestivi dal 1 luglio 2005 al 31 agosto 2005
- alle ore 02.00
nelle giornate del 30 e 31 luglio 2005 e nel periodo dal 12 al 16 agosto 2005
- alle ore 05.00
Ai fini della presente ordinanza per fonti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fonoriproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora.
Lorario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentita l effettuazione di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte allaperto, si intende facente parte del giorno precedente.
Dovranno essere rispettati i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dallart. 2 della legge 447/95 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003:
Tipo di manifestazione |
Periodo |
orario |
Limite in facciata Laeq db(A) |
Accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto (Piano bar, Karoke, orchestra, complesso e/o strumento musicale anche singolo, spettacolo dal vivo cabaret) nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili esercitate allaperto |
Dalla data del presente atto al 30 giugno
|
24.00
|
70 |
Luglio ed agosto |
01.00 |
70 | |
Prefestivi di luglio ed agosto |
02.00 |
70
60 dopo le ore 01.00 | |
Settembre |
24.00 |
70 | |
30 e 31 luglio e dal 12 al 16 agosto |
05.00 |
70
60 dopo le ore 01.00
|
Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli edifici prospicienti.
Lattività dovrà inoltre essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
nel caso di esercizio di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte in stabilimenti balneari le casse acustiche dovranno inoltre essere poste rivolte verso il mare.
I proprietari ed i gestori delle attività di accademie, spettacoli trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché lutilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte allaperto devono prendere tutte le misure necessarie per limitare la rumorosità dovuta allingresso e alluscita della clientela
Lattività di somministrazione dovrà cessare entro lorario autorizzato a ciascun operatore come risultante dai singoli titoli autorizzatori.
Ai sensi dellart. 9 del TULPS chiunque ottenga unautorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Ai sensi dellart. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, come nel caso di reiterata inottemperanza alle disposizioni impartite dal presente atto.
Dispone che il mancato rispetto delle prescrizioni di orario di cui alla presente ordinanza nell'esercizio dellattività di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto, ovvero nell'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte allaperto, è punito ai sensi dellart. 16 della legge 16/01/2003 n. 3 in riferimento allart. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali, che prevede una sanzione da 25,00 a 500,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Per linosservanza di dette prescrizioni oltre allapplicazione della sanzione amministrativa di cui sopra, si procederà allapplicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:
- 1° violazione: inibizione dellutilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dellautorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
- 2° violazione: sospensione dellattività di somministrazione per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio.
Eventuali ulteriori violazioni comporteranno lapplicazione della sanzione accessoria della sospensione dellattività di somministrazione per 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inibitorio.
Il mancato rispetto dei valori limite di immissione previsti dalla presente ordinanza, comporta lapplicazione delle sanzioni di cui alla legge 447/1995 e lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:
1° violazione nel corso dellanno: inibizione dellutilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dellautorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
- 2° violazione nel corso dellanno: sospensione dellattività di somministrazione per un periodo di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio.
Eventuali ulteriori violazioni nel corso dellanno comporteranno lapplicazione della sanzione accessoria della sospensione dellattività di somministrazione per 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inibitorio.
Al trasgressore verrà dato avvio del procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta lordinanza di applicazione della sanzione accessoria.
E vietato effettuare spettacoli pirotecnici senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competente secondo quanto disposto dallart. 3 comma 2 lett. g) del Regolamento concernente Norme sullutilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche ricreative2 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52del 12/06/2002.
Cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.
La forza Pubblica è incaricata dellesecuzione del presente atto.
Dispone inoltre laffissione del presente atto allalbo pretorio.
Avverso il presente atto che è immediatamente esecutivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da parte di chi vi abbia interesse.
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12/06/2005
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