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Aspetti fiscali delle auto “uso ufficio”

Sant'Elpidio a Mare | Attenzione alle corrette immatricolazioni.

di Antonio Morelli


Secondo l’attuale codice della strada, si intendono veicoli per uso speciale ( art. 54, comma 1 lett.g) quelli “caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio”, sui quali può essere consentito “ il trasporto di personale e dei materiali connessi al ciclo operativo, delle attrezzature, delle persone e delle cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.

La normativa in oggetto, tuttavia, non è priva di dubbi interpretativi, tanto che il Dipartimento dei Trasporti, con un decreto dirigenziale del dicembre 2002, al fine di evitare immatricolazioni di comodo “uso ufficio” dei veicoli e manovre elusive, fissava alcuni parametri quali l’altezza minima interna dei veicoli ( un metro e mezzo) e le dimensioni delle porte di accesso.

E’ indubbio che tali immatricolazioni possano costituire, per i vantaggi fiscali che ne derivano, aspetti appetibili per molti; tuttavia, una recente indagine sviluppata in Emilia Romagna ha comportato il sequestro preventivo di numerose carte di circolazione di veicoli che, a seguito di  trasformazioni successive ( aggiunta di tavolinetti asportabili, cassettiere, prese per p.c.), venivano immatricolati per “uso ufficio”; è stata ravvisata, nelle modifiche attuate, una diminuzione della sicurezza del mezzo necessaria per consentirgli di circolare.

Di fondo, tuttavia, si è cercato di contrastare anche in questo modo, così come con altre forme di controllo finalizzate a tale peculiare aspetto, quelle forme di elusione fiscale che possono essere attuate al fine di vedere i costi d’acquisto per autovetture di notevole valore, e prestigio, quali Mercedes, Lexus, Bmw, interamente dedotti, e non al 50% con il limite massimo di Euro 18.075,99, e l’IVA detratta al 100%, e non la 10% come previsto per veicoli della specie “ordinari”.

Altro aspetto di rilievo, inoltre, in quanto consente analoghe agevolazioni fiscali, è quello dell’immatricolazione di un mezzo come “autocarro”; il codice della strada, in tal senso, definisce l’autocarro come veicolo destinato al trasporto di cose e persone addette all’uso ed al trasporto delle cose stesse ( art. 54, comma 1, lett. D), e tale qualità è stata, successivamente, anch’essa integrata e meglio definita con la Circolare del dicembre 2002 della Motorizzazione Civile al fine di evitare elusioni o aggiramenti delle norme fiscali.

19/07/2005





        
  



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