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Genoa Calcio. Ciccanti interroga il ministero di Giustizia.

Ascoli Piceno | Nel documento si fa riferimento, tra l'altro, al " Danno prodotto al campionato di calcio....-"

il senatore Amedeo Ciccanti

Al Ministro della Giustizia
Il sottoscritto Amedeo Ciccanti, Senatore della Repubblica

PREMESSO

che il Giudice civile del Tribunale di Genova con Ordinanza del 9 agosto 2005, ha ordinato alla FGCI “di sospendere ogni decisione in ordine all’inquadramento delle squadre nelle diverse categorie ed alla formazione dei calendari per la prossima stagione calcistica”; che il provvedimento giurisdizionale è stato emanato in via di urgenza, senza convocazione delle controparti (che compariranno invece il 16 agosto 2005 per l’eventuale conferma del provvedimento stesso), presupponendo la sussistenza di un grave vizio nella decisione degli organi federali della giustizia sportiva, consistente nella utilizzazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte su istanza del Pubblico Ministero competente in vicenda connessa; che l’articolo 3 – comma 1 – della legge 280/2003, prevede espressamente, una volta esauriti i gradi di giudizio della giustizia sportiva, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni competenza residuale e definitiva a decidere sui giudizi degli organi di giustizia sportiva, riconoscendo al giudice ordinario la giurisdizione sui soli rapporti patrimoniali tra società sportive ed altri soggetti, ad esclusione della materia trattata dal Giudice civile di Genova; che lo stesso Giudice di Genova, per attribuirsi la materia del contendere tra la Società del Genoa Calcio e gli organi di giustizia sportiva, afferma (meglio dire: si autoproclama!) di essere competente perché “La rilevanza dei diritti che si affermano lesi, la natura privatistica degli atti che si affermano lesivi di tali diritti e degli organi da cui tali atti sono stati posti in essere ed infine l’assenza di norme di legge che riservino alla giurisdizione esclusiva del TAR la giurisdizione in questa materia, fanno ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario”; che, pertanto, avverso la decisione degli organi di giustizia sportiva era proponibile, anche in via cautelare, solo il ricorso al TAR Lazio, anche per far valere eventuali vizi procedurali attinenti la legittimità della utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, come lamentato dal Genoa Calcio; che dalla lettura dell’Ordinanza del Giudice di Genova non è dato conoscere quale sarà l’oggetto della causa di merito che i ricorrenti andranno promuovere, ossia su cosa verterà la causa dal momento che lo stesso Giudice adito non ha alcun potere, in caso di affermazione delle ragioni dei ricorrenti, di riammettere il Genoa Calcio in serie A, perché tale competenza è riservata dalla legge al giudice amministrativo; che non è ammesso, secondo i più elementari principi del nostro Ordinamento, un provvedimento di urgenza per vanificare gli effetti di una pronuncia di un Giudice, sia pure sportivo; rappresentandosi il paradosso di una serie di possibili provvedimenti di urgenza, sollecitati da istanze di interessi opposti, di giudici civili di altri tribunali (non è da escludere, per esempio, un’analoga iniziativa dell’Ascoli Calcio, direttamente interessata, al mantenimento della decisione degli organi di giustizia sportiva); che, paradossalmente, il provvedimento del Giudice di che trattasi, se confermato nei suoi effetti, stante le lungaggini di una causa civile che bloccherebbe il calendario del campionato di calcio, creerebbe i presupposti per danno grave ed irreparabile per tutte le società sportive interessate, la cui attualità ed immediatezza temporale, così come la indeterminazione del contenuto patrimoniale è del tutto evidente e prevalente rispetto a quello vantato dai soli ricorrenti del Genoa Calcio; che nella malaugurata ipotesi in cui il provvedimento “de quo” dovesse essere confermato, alle squadre di calcio controinteressate non rimarrebbe altra scelta che chiedere ad altro giudice civile di emanare altro provvedimento ex articolo 700 cpc per tutelare, a loro volta, il loro diritto all’immagine ed al libero svolgimento della loro attività imprenditoriale; che, infine, un eventuale ricorso ad altro giudice civile per eliminare gli effetti del provvedimento che qui si censura per la sua abnormità, creerebbe i presupposti di un grave conflitto tra pronunce tra diversi (un vero “far west” inconcepibile in uno stato di diritto), vanificando lo spirito che ha informato il legislatore nel momento in cui ha unificato e razionalizzato il sistema giudiziario in materia di giustizia sportiva con la legge 280/2003; che si ha motivo di ritenere che il giudice in questione abbia agito quanto meno con leggerezza, dando la ragionevole convinzione di non essersi saputo sottrarre alle pressioni locali, ovvero ad un “esibizionismo giudiziario” degno di miglior causa, dal momento che le aspettative della tifoseria genoana ancorché ritenute in astratto fondate sul piano formale, sono da ritenersi sul piano sostanziale e di etica sportiva del tutto arbitrarie ed inaccettabili;

INTERROGA La S.V. per conoscere:
1.se non ritiene di dover acquisire la documentazione costituente oggetto della Ordinanza del 9 agosto 2005 del Giudice civile del Tribunale di Genova, come sopra richiamata, al fine di valutare se sussistono le circostanze per l’assunzione di provvedimenti disciplinari a carico del Magistrato autore di una iniziativa giudiziaria che a dir poco è da ritenersi ardita; sicuramente ispiratrice di attese sportive gravemente compromettenti sul piano dell’ordine pubblico;
2.quali iniziative intende intraprendere a carico del Magistrato in parola per l’addebito di responsabilità contabili e patrimoniali, stante il danno erariale prodotto allo Stato, nonché sul piano della responsabilità civile per il danno prodotto al campionato italiano di calcio a causa del ritardo determinato da una decisione platealmente irridente dell’Ordinamento giuridico.

Si chiede risposta scritta.

12/08/2005





        
  



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