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Aumentano le funzioni della provincia in materia di edilizia pubblica

Ascoli Piceno | L’Amministrazione provinciale assume un ruolo sempre più rilevante nella gestione dei programmi di edilizia residenziale pubblica

 
La Legge regionale n. 36 del 2005 dedicata al “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, pubblicata sul BUR Marche n. 114 del 19/12/2005, conferma infatti, ampliandone la portata e coordinandole con quelle dei Comuni, le funzioni già attribuite alle Province con la Legge regionale n.10 del 1999 ma ne aggiunge di nuove.
 
Tra le funzioni che la normativa ribadisce essere di competenza provinciale c’è la formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale. Questi programmi definiranno i Comuni nei quali localizzare gli interventi di edilizia sovvenzionata (cioè destinata ai ceti sociali meno abbienti) ed agevolata (cioè destinata a nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti, sociali e di reddito, di cui all’art.18 della stessa legge) da finanziare con le risorse previste dai piani regionali, individueranno i soggetti pubblici (Comuni, ex IACP, Enti regionali per il diritto allo studio universitario) che dovranno realizzare alloggi di edilizia sovvenzionata e gli interventi di riqualificazione urbana (basti pensare alla necessità di intervenire nelle aree degradate o di riqualificare il patrimonio edilizio dei centri storici).
 
Per l’assegnazione dei fondi ( la Regione ha stanziato per il “piano casa”, di cui la nuova legge costituisce l’asse portante, circa 96 milioni di euro per il biennio 2004-2005, da ripartire tra le Province e i Comuni) il piano provinciale terrà conto dei fabbisogni di ciascun Comune, della necessità di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne ma anche della qualità delle proposte attuative formulate dai soggetti pubblici e privati. Il tutto con l’obiettivo di incrementare e riqualificare gli alloggi di ERP sovvenzionata e di favorire l’ampliamento e il calmieramento del mercato delle locazioni e l’accesso alla proprietà della prima casa con i contributi per l’edilizia agevolata.
 
Contestualmente la nuova legge ha ampliato le specifiche funzioni provinciali che ora comprendono anche l’approvazione dei programmi di dismissione del patrimonio di ERP sovvenzionata e dei relativi programmi di reinvestimento, il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni e l’individuazione dei criteri e delle tipologie d’intervento necessarie a soddisfare non solo i fabbisogni di edilizia residenziale ma anche scolastica.
 
La legge ha ridefinito anche le competenze degli Istituti autonomi per le case popolari, che ora assumono la denominazione di “Enti regionali per l’abitazione pubblica” (ERAP), seguita dal nome della Provincia.

20/01/2006





        
  



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