Tar Marche: giusta decisione della provincia di non approvare i piani di classifica
| MACERATA - Il TAR delle Marche ha dato ragione alla Provincia di Macerata nel ricorso proposto lo scorso anno dal Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola ed Alto Nera contro la stessa Amministrazione provinciale.
Il TAR delle Marche ha dato ragione alla Provincia di Macerata nel ricorso proposto lo scorso anno dal Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola ed Alto Nera contro la stessa Amministrazione provinciale per la non approvazione del “Piano di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile”.
Per comprendere meglio la questione su cui il TAR si è trovato a dover decidere occorre ricordare che i “Piani di classifica” sostituiscono i vecchi “ruoli” che, in base alle nuove norme regionali, i Consorzi di bonifica non sono più autorizzati ad emettere. Se prima i ruoli miravano a riscuotere contributi di bonifica in modo indistinto dai proprietari di terreni, ora con i Piani di classifica ognuno (privato proprietario o ente pubblico) è chiamato a contribuire in misura corrispondente al servizio ricevuto o a quello che potenzialmente è in grado di ricevere dal Consorzio.
Ebbene, il diniego all’approvazione espresso con la delibera 687-2004 dalla Giunta provinciale si basava essenzialmente sul fatto che il “Piano di classifica” teneva conto anche delle spese di “laminazione” delle acque, cioè le spese per il mantenimento a livello delle acque del lago di Castreccioni e di mantenimento delle opere idrauliche di scolo. Come hanno sentenziato i Giudici del TAR Marche, la Giunta provinciale di Macerata era quindi nel giusto quando alla fine di dicembre 2004 eccepì i criteri adottati dal Consorzio nel predisporre il “Piano di classifica” e non lo approvò. Infatti, in base alla nuova disciplina e anche in base ad una sentenza della Corte Costituzionale, i Consorzi non possono esigere la copertura delle spese per di difesa delle acque e di opere idrauliche di scolo in quanto esse sono passate alla competenza delle Province.
Attualmente, quindi, il ruolo di bonifica è limitato alle sole spese irrigue.
Il TAR delle Marche ha quindi riconosciuto l’esatta interpretazione delle norme fatta dalla Provincia di Macerata secondo cui, nel caso specifico, le spese di gestione per la cosiddetta “laminazione” delle acque del lago di Castreccioni non possono essere recuperate dal Consorzio nei confronti dei proprietari (privati o pubblici) dei terreni, come avrebbero voluto i vecchi organi amministrativi del Consorzio stesso, che nel frattempo è stato commissariato dalla Regione Marche.
Sancita anche sul piano giurisdizionale la corretta posizione assunta dalla Provincia, attualmente tra l’Amministrazione provinciale ed il nuovo Commissario del Consorzio sono in corso buoni rapporti di collaborazione per definire meglio i rispettivi ruoli per un’azione sinergica volta alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.
Per comprendere meglio la questione su cui il TAR si è trovato a dover decidere occorre ricordare che i “Piani di classifica” sostituiscono i vecchi “ruoli” che, in base alle nuove norme regionali, i Consorzi di bonifica non sono più autorizzati ad emettere. Se prima i ruoli miravano a riscuotere contributi di bonifica in modo indistinto dai proprietari di terreni, ora con i Piani di classifica ognuno (privato proprietario o ente pubblico) è chiamato a contribuire in misura corrispondente al servizio ricevuto o a quello che potenzialmente è in grado di ricevere dal Consorzio.
Ebbene, il diniego all’approvazione espresso con la delibera 687-2004 dalla Giunta provinciale si basava essenzialmente sul fatto che il “Piano di classifica” teneva conto anche delle spese di “laminazione” delle acque, cioè le spese per il mantenimento a livello delle acque del lago di Castreccioni e di mantenimento delle opere idrauliche di scolo. Come hanno sentenziato i Giudici del TAR Marche, la Giunta provinciale di Macerata era quindi nel giusto quando alla fine di dicembre 2004 eccepì i criteri adottati dal Consorzio nel predisporre il “Piano di classifica” e non lo approvò. Infatti, in base alla nuova disciplina e anche in base ad una sentenza della Corte Costituzionale, i Consorzi non possono esigere la copertura delle spese per di difesa delle acque e di opere idrauliche di scolo in quanto esse sono passate alla competenza delle Province.
Attualmente, quindi, il ruolo di bonifica è limitato alle sole spese irrigue.
Il TAR delle Marche ha quindi riconosciuto l’esatta interpretazione delle norme fatta dalla Provincia di Macerata secondo cui, nel caso specifico, le spese di gestione per la cosiddetta “laminazione” delle acque del lago di Castreccioni non possono essere recuperate dal Consorzio nei confronti dei proprietari (privati o pubblici) dei terreni, come avrebbero voluto i vecchi organi amministrativi del Consorzio stesso, che nel frattempo è stato commissariato dalla Regione Marche.
Sancita anche sul piano giurisdizionale la corretta posizione assunta dalla Provincia, attualmente tra l’Amministrazione provinciale ed il nuovo Commissario del Consorzio sono in corso buoni rapporti di collaborazione per definire meglio i rispettivi ruoli per un’azione sinergica volta alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.
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19/11/2006
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