La famiglia nella società occidentale
San Benedetto del Tronto | Nei rapporti famigliari, da una famiglia patriarcale, connotata dalla potestà maritale si è arrivati ad una famiglia moderna con la parità tra coniugi (legge 19 maggio 1975, n. 151).
di Avv.Gianluigi Pepa
E’ da tempo che siamo subissati da messaggi mediatici e politici preoccupanti, che pongono in discussione il concetto della famiglia, della donna, del matrimonio, del vivere civico, dello Stato e di ogni altro argomento che sia finalizzato a mettere in contrasto la società nel suo complesso or-ganizzativo.
La società occidentale è stata costruita nel divenire dei tempi, con le idee, le rivoluzioni, che, secolo dopo secolo, hanno portato un miglioramento costante, con il raggiungimento del benessere diffuso, economico, nel lavoro e nei diritti dei cittadini affrancandoli da ogni stato di bisogno.
Nei rapporti famigliari, da una famiglia patriarcale, connotata dalla potestà maritale si è arrivati ad una famiglia moderna con la parità tra coniugi (legge 19 maggio 1975, n. 151).
Fa inorridire chi propone il riconoscimento diretto o indiretto della poligamia, ripristinando di fatto la superiorità dell’uomo, tornando indietro nell’evoluzione dei diritti, anche se nella nostra società occidentale non ve n’è traccia neppure nei secoli passati.
La nostra Costituzione all'articolo 29 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fon-data sul matrimonio, e precisa che “Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuri-dica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.
Da tale precetto discende il concetto di famiglia quale società base, ove l’uomo svolge la sua personalità (art.2 cost.), ed è fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna (famiglia nuclea-re), con i caratteri dell’esclusività, della stabilità e della responsabilità.
Famiglie che compongono la società collettiva, quindi lo Stato.
La famiglia è importante, pertanto, non solo per il rapporto di coniugio in se considerato della coppia naturale, ma per lo Stato stesso, attraverso la continuazione dell’entità delle nuove genera-zioni che mantengano il patto sociale.
Non a caso all’art. 30 la Cost. sottolinea che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.” Ed ove questi sono mancanti interviene la legge dello Stato per assolvere i “loro compiti”, di formazione culturale, sociale, e di educazione.
Le disposizioni costituzionali, determinano i principi di autonomia della famiglia, di uguaglian-za fra i coniugi, di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, dell'autonomia educativa, del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo prevede dell’articolo 16 che: Uomini e don-ne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matri-monio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Da tali precetti normativi discendono gli elementi tipizzanti del concetto di famiglia e di matri-monio, inderogabili, come l’eterosessualità, la maturità, la volontà a contrarlo, ribadendo il concet-to di nucleo base della società.
La famiglia ed il matrimonio sono, quindi, garantiti istituzionalmente e pubblicamente.
Ogni altra questione si pone al di fuori della volontà pubblica ed istituzionale, garantita dallo Stato secondo i principi sanciti dalla Carta fondamentale.
Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dalla Co-stituzione, si pone la famiglia di fatto, ovvero la convivenza more uxorio, l'unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale, basata sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari, presupponendo per il suo riconoscimento stabilità e serietà di intenti.
Nel passato vi era una diversità di trattamento tra il matrimonio e la convivenza more uxorio, relativamente a pensioni, locazioni immobiliari, assistenza materiale, successione legittima, lavoro nell’impresa famigliare, ma poi con vari interventi legislativi o pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, molte disparità sono state eliminate eo affievolite.
Mentre, da sempre paritari sono i rapporti fra genitori e i figli naturali, con pieni diritti (art.30 cost.).
La diversità di trattamento sarebbe comunque spiegata dal fatto che non si ritiene possibile ap-plicare il dettato dell’art. 29 cost., che pone una particolare tutela alla famiglia naturale, in conside-razione della peculiarità e dell'importanza sociale svolta, quale luogo di formazione e sviluppo del-la persona, al rapporto tra conviventi, ove manca la formale assunzione di un impegno socialmente rilevante.
D’altronde lo scioglimento della convivenza non necessita di nessun atto formale, come del resto la sua istituzione a differenza del matrimonio che presuppone la continuità del rapporto e, di conseguenza, le formalità previste per la separazione e poi il divorzio.
Mettere sullo stesso piano i due rapporti comporterebbe, un atto discriminatorio nei riguardi del matrimonio istituzionale più formale e complesso, dove a parità di diritti non vi sarebbe una uguaglianza di doveri.
In pratica, tutte le convivenze, possono essere regolate da accordi privatistici, ovvero con in-terventi legislativi ad hoc, così garantendo i diritti e le aspettative pretese, ma altra cosa è il matrimonio.
Non è ammissibile contrapporre la famiglia istituzionale, con le coppie di fatto, e non solo tra eterosessuali ma anche tra persone dello stesso sesso, e disquisire sull’introduzione di un nuovo concetto di famiglia, poiché si rischierebbe inevitabilmente di ampliare l’ambito dei diritti, non però correlati dai doveri, in altri temi, come ad esempio l’adozione di un figlio.
Quindi, maggior tutela ed incentivi alla formazione delle famiglie istituzionali, considerato l’importante ruolo sociale che svolgono, in particolare per il contributo all’educazione delle nuove generazioni, che mantengano il patto sociale.
Nel contempo è necessario migliorare la disciplina civilistica per una maggior tutela dei diritti delle formazioni sociali extra-coniugali, come la abrogazione della norma che limiti le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima, lasciando più autonomia al singolo nei rapporti pa-trimoniali.
In altre parole occorre, semmai, avallare i patti privati ad hoc, supportati da leggi specifiche, mentre è inammissibile ed improponibile intervenire con leggi atte a scardinare la famiglia natura-le fondata sul matrimonio.
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26/02/2007
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