Traforo del Cornello: il Consiglio di Stato accoglie l'appello della Provincia
| CIVITANOVA - I giudici hanno stabilito che lopera, attualmente incompiuta, non è di pertinenza dellAmministrazione Provinciale
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla Provincia di Macerata sulla questione del Traforo di Passo Cornello, stabilendo che l’opera – attualmente incompiuta – non è di pertinenza dell’Amministrazione provinciale.
I giudici di Palazzo Spada hanno riformato la sentenza con la quale lo scorso anno il Tribunale amministrativo regionale delle Marche – su ricorso della Comunità montana di San Severino Marche – aveva stabilito l’obbligo di Regione, Provincia ed Anas di esaminare la richiesta di includere tra le opere finanziabili il completamento del Traforo del Cornello.
Il Consiglio di Stato ha ora ribaltato la sentenza del TAR nei soli confronti della Provincia di Macerata che è stato l’unico dei tre enti cointeressati ad aver appellato la pronuncia di primo grado. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha accolto le argomentazioni della Provincia riportate nei motivi di appello e sostenute in udienza dall’avv. Massimo Ortensi.
“La sentenza del Consiglio di Stato – ha dichiarato il presidente Giulio Silenzi – mette un punto fermo sulle competenza e sull’assenza di ogni responsabilità della Provincia di Macerata per la situazione creatasi negli anni passati ed ancora in atto sul traforo di Passo Cornello, ma esula dal problema generale. L’opera, a suo tempo programmata dall’Anas, non può rimanere incompiuta e deve essere completata dall’ente che aveva iniziato i lavori, direttamente o fornendo ad altri le necessarie risorse finanziarie”.
In sintesi il Consiglio di Stato ha affermato infatti - come più volte fatto presente in varie sedi dall’Amministrazione provinciale – che il segmento stradale riguardante il Traforo del Cornello non è compreso tra le ex strade statali trasferite nel 2001 dall’Anas alla Provincia di Macerata. Il giudici hanno anche affermato che “l’obbligo di provvedere sul finanziamento dell’opera non può essere desunto dalla legislazione vigente e dai compiti di gestione delle strade già appartenenti al demanio statale e trasferite alle Regioni in mancanza dal correlativo trasferimento delle risorse ed in assenza della programmazione regionale”.
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30/03/2007
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