Interpellanza su assunzioni in Comune
Ascoli Piceno | Emidio Catalucci interpella per le assunzioni di tre tecnici/architetti al Comune di Ascoli Piceno
Premesso che,
in data 27 dicembre 2007 con determina dirigenziale n. 1994 è stata disposta l'assunzione straordinaria di nn. 3 funzionari-tecnici (architetti) inquadrati nella categoria D3 per un periodo di tre mesi (dal 3 gennaio al 2 aprile 2008).
La determinazione in esame fa riferimento, per l'assunzione, ad una graduatoria redatta in data 28 dicembre 2006 già utilizzata per una precedente assunzione avvenuta in forza della determinazione dirigenziale n. 675 del 24 luglio 2006;
i tre architetti risultano essere sempre gli stessi: sia quelli assunti con determina n. n. 675 del 07.05.2007 (periodo 16 maggio - 14 agosto), con proroga, in corso di prestazione, del rapporto continuativo di altri tre mesi con la determina n. 1157 del 30.07.2007 (periodo 15 agosto - 14 novembre), ed infine ulteriori tre mesi con la determina n. 1994 del 27.12.2007 (periodo 3 gennaio - 2 aprile 2008), attingendo ad una stessa graduatoria senza scorrimento alcuno. Si è disposta, cioè, a distanza di un anno una duplicazione di assunzione, a favore dei medesimi soggetti, in forza di una unica procedura selettiva.
Ciò è in contrasto con il bando emanato dall'Ente, che stabiliva in tre mesi eventualmente prorogabili per altrettanti tre mesi la durata del rapporto di lavoro (vedasi determina n. 1130 del 24.07.2006).
Considerato tutto ciò, si chiede di sapere:
1.Se le determinazioni n. 1157 del 30.07.2007 e n. 1994 del 27.12.2007 richiamano entrambe la graduatoria iniziale (approvata con determinazione n. 2031 del 28.12.2006) esse sono in aperta contraddizione tra di loro e in violazione di legge.
La proroga di ulteriori tre mesi, richiesta espressamente, nel luglio 2007, dagli assessori Lattanzi e Tega, è stata adottata, in corso di prestazione, con la citata determinazione n. 1157/2007 che testualmente recita: "...dato atto che la proroga di un contratto a tempo determinato può essere effettuata una volta sola, con il consenso del lavoratore, e per un periodo non superiore a quello diggià svolto dallo stesso lavoratore così disciplinato dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 230/62 modificata ed integrata dall'art 12 della Legge n. 197/97. (Legge Treu). Come è stato possibile riutilizzare la stessa graduatoria (con la determinazione n. 1994/2007) e dare la possibilità ai tre architetti di usufruire di un contratto a tempo determinato della durata superiore a quella stabilita dal bando pubblico di selezione?
2.Come viene giustificata l'ulteriore assunzione di altri tre mesi per gli stessi architetti già beneficiari della durata massima del rapporto di lavoro stabilito dalle determinazione n. 1130/2006, n. 675/2007 e n. 1157/2007?
3.Come mai nella determina n. 1994 del 27.12.2007 non viene fornita alcuna motivazione in merito alle assunzioni disposte, limitandosi solamente a richiamare alcune richieste dei singoli dirigenti dei settori interessati?. Perché non è stata data alcuna giustificazione in merito alle modalità e alla decisione di ricorrere ad una precedente graduatoria già utilizzata per le assunzioni che hanno già interessato solo e esclusivamente gli stessi architetti? Si segnala in questo caso un grave difetto di motivazione nell'adozione dell'atto.
4.Come giustifica l'Ente l'intera procedura dell'assunzione di questi architetti, a partire dal bando pubblico (det. n. 1130/2006), che rileva una conduzione contraddittoria e contorta e di dubbia legittimità in quanto si adottano provvedimenti in netto contrasto con la legge n. 544 del 29.12.1988. L'articolo 7 comma sei, di tale legge, infatti, stabilisce che "....le amministrazioni possono stabilire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima.....". (oggi D1). Tutte le determinazioni in esame stabiliscono, invece, l'inquadramento nella cat. D - tab. D3 (ex 8^ q.f.).
5.La determinazione n. 1994 del 27.12.2007 è viziata da forti dubbi di regolarità e di legittimità, in quanto deliberata in un periodo nel quale la Legge Finanziaria 2008 non era in vigore e con effetti e validità (firma del contratto) che si sono formalizzati ed ufficializzati successivamente, in un periodo nel quale non si poteva più effettuare assunzioni con quella tipologia contrattuale. Infatti la legge 244 del 24.12.2007 (legge Finanziaria 2008) è entrata in vigore il 01.01.2008 e la determinazione è del 27 dicembre 2007.
La tipologia contrattuale individuata nella determina n. 1994 del 27.12.2007 non certo rientra fra le tipologie che, l'articolo 3, comma 78, della Legge Finanziaria 2008, definisce come ammissibile. Si tratta di una assunzione effettuata con un contratto subordinato a tempo determinato non più ammissibile dal 1 gennaio 2008.
6.Se non esiste il pericolo per il Comune di Ascoli di incorrere nei divieti stabiliti dall'articolo 3, comma 78, il quale prevede per le P.A. che operano in violazione delle disposizioni previste, il divieto di effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente interpellanza, Vi invio distinti saluti.
* Consigliere Comunale
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28/01/2008
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