Il Comparto Firenze
Ascoli Piceno | Catalucci Emidio, in qualità di consigliere comunale, inoltra un' interpellanza, con richiesta di risposta scritta ed orale da fornire nel prossimo Consiglio Comunale.
Il Consigliere Catalucci, coordinatore comunale di SD
Riceviamo da Catalucci Emidio e pubblichiamo.
Premesso che: In data 30 settembre 2008 con delibera n. 59, il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno ha approvato l’adozione della variante urbanistica al vigente PRG e al PPE Quartiere Luciani Zona ex Comparto “Indipendenza – Firenze” e contestuale redazione di nuovo Piano Particolareggiato Esecutivo.
Che nel periodo di deposito della variante, dal 8 ottobre al 9 dicembre 2008, sono pervenute al Comune nn. 8 osservazioni presentate da cittadini e da associazioni ambientaliste.
Che gli uffici comunali nella proposta di delibera contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute invitano il Consiglio comunale a rigettare tutte le osservazioni in questione.
In data 19 novembre il Comune ha chiesto e ottenuto nella seduta del TAR Marche il rinvio della udienza del ricorso n. 707/2007 nei confronti dell’Amministrazione Provinciale citata in giudizio avverso il provvedimento di annullamento delle delibere consiliari n. 81 del 2/10/2006 e n. 13 del 5/03/2007.
Il rinvio è stato concesso e la data della udienza è stata fissata per il 2 dicembre 2009. Stessa sorte è toccata alla udienza dei ricorsi presentati dai privati che hanno chiesto al TAR Marche la nullità e l’illegittimità di atti amministrativi prodotti sia dalla Provincia che dal Comune, con contestuale richiesta di risarcimento danni. Considerato che al momento del voto in Consiglio Comunale il 30 settembre, al momento della prima adozione, non è stato di conoscere le reali intenzioni dell’Ente circa la linea giudiziaria amministrativa intrapresa, né se si era in presenza di una precisa e dichiarata transazione, secondo cui l’adozione parziale avrebbe comportato lo slittamento delle udienze e quella definitiva l’annullamento dei ricorsi presentati, si chiede di sapere:
1.Se i due eventi (prima adozione del 30 settembre e rinvio al TAR del 19 novembre) hanno una stretta relazione connessa e funzionale agli obbiettivi dell’Ente nel tentativo di ricomporre gli interessi pubblici e privati della vicenda.
2. Ovvero se esiste la volontà espressamente manifestata dai privati costruttori proprietari delle aree interessate, a soprassedere ad ogni rivalsa giudiziaria nell’ipotesi di adozione definitiva della stessa variante.
3. Per quali motivi e giustificazioni è stata chiesta e ottenuta il differimento della data della udienza al TAR contro la Provincia, ora slittata al 2 dicembre 2009. Ovvero se il Comune di Ascoli era fermamente convinto della correttezza dell’iter bocciato dalla Provincia e si erano riposte speranze e fiducia nella sentenza del TAR per fare piena luce e giustizia sul corretto operato dell’Ente, perché si è chiesto il rinvio del giudizio del Tribunale Amministrativo?
4. Quanto costerà all’ente la nomina di un legale esterno per la difesa della causa in corso (avv. Giovanni Ranci) il quale ha già chiesto la corresponsione delle proprie spettanze, relative alla sola fase inibitoria, quantificandole in euro 36.207,08. (vedasi determinazione dirigenziale n. 569 del 21/04/2008).
5. Il fatto che il rinvio è stato chiesto e ottenuto anche dai privati può essere considerato come un evidente condizionamento del voto dei consiglieri comunali (i 21 che hanno votato la delibera) che si sono dovuti esprimere sotto la pressione dei ricorsi al TAR e all’oscuro dei reali intendimenti del Comune e dei privati? I 21 consiglieri di maggioranza erano nella più totale conoscenza dei fatti e degli atti, e in piena serenità e coscienza per votare tale importante delibera?
6. Nella delibera comunale n. 59 del 30 settembre 2008 non era implicita la possibilità di una transazione tra la definitiva adozione urbanistica con il ritiro dei procedimenti davanti al TAR, e il Consiglio non era stato messo a conoscenza ed informato delle volontà dell’Ente e (eventualmente) dei privati alla rinuncia o meno dell’iter giudiziario. Nell’atto approvato il 30 settembre non era previsto e dichiarato esplicitamente che la positiva conclusione della variante urbanistica poteva essere utile per il ritiro dei ricorsi in atto. Ma già la prima adozione ha portato al rinvio delle udienze.
7. Esiste una corrispondenza a tal fine che interessa anche la Provincia di Ascoli Piceno. Ovvero i tre incontri avvenuti a gennaio, febbraio e giugno 2008 (quelli di cui si hanno notizie ufficiali attraverso regolari verbali) tra Provincia e Comune alla presenza dei privati, sono stati necessari e funzionali al fine della ricomposizione dei conflitti in essere e che ad una eventuale approvazione della variante urbanistica sia stato concordato l’abbandono dei giudizi pendenti.
8. Come viene giustificata a priori la parte deliberante dell’atto consiliare n. 59 del 30/09/2008, nel punto che testualmente stabilisce: “…Si autorizza il dirigente a stipulare una nuova Convenzione privata che sostituisca le precedenti convenzioni già sottoscritte” . nate dai progetti precedenti che sono oggetto dei ricorsi pendenti.
Si può considerare o meno una specie di “transazione” mascherata e fittizia?
Premesso che: In data 30 settembre 2008 con delibera n. 59, il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno ha approvato l’adozione della variante urbanistica al vigente PRG e al PPE Quartiere Luciani Zona ex Comparto “Indipendenza – Firenze” e contestuale redazione di nuovo Piano Particolareggiato Esecutivo.
Che nel periodo di deposito della variante, dal 8 ottobre al 9 dicembre 2008, sono pervenute al Comune nn. 8 osservazioni presentate da cittadini e da associazioni ambientaliste.
Che gli uffici comunali nella proposta di delibera contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute invitano il Consiglio comunale a rigettare tutte le osservazioni in questione.
In data 19 novembre il Comune ha chiesto e ottenuto nella seduta del TAR Marche il rinvio della udienza del ricorso n. 707/2007 nei confronti dell’Amministrazione Provinciale citata in giudizio avverso il provvedimento di annullamento delle delibere consiliari n. 81 del 2/10/2006 e n. 13 del 5/03/2007.
Il rinvio è stato concesso e la data della udienza è stata fissata per il 2 dicembre 2009. Stessa sorte è toccata alla udienza dei ricorsi presentati dai privati che hanno chiesto al TAR Marche la nullità e l’illegittimità di atti amministrativi prodotti sia dalla Provincia che dal Comune, con contestuale richiesta di risarcimento danni. Considerato che al momento del voto in Consiglio Comunale il 30 settembre, al momento della prima adozione, non è stato di conoscere le reali intenzioni dell’Ente circa la linea giudiziaria amministrativa intrapresa, né se si era in presenza di una precisa e dichiarata transazione, secondo cui l’adozione parziale avrebbe comportato lo slittamento delle udienze e quella definitiva l’annullamento dei ricorsi presentati, si chiede di sapere:
1.Se i due eventi (prima adozione del 30 settembre e rinvio al TAR del 19 novembre) hanno una stretta relazione connessa e funzionale agli obbiettivi dell’Ente nel tentativo di ricomporre gli interessi pubblici e privati della vicenda.
2. Ovvero se esiste la volontà espressamente manifestata dai privati costruttori proprietari delle aree interessate, a soprassedere ad ogni rivalsa giudiziaria nell’ipotesi di adozione definitiva della stessa variante.
3. Per quali motivi e giustificazioni è stata chiesta e ottenuta il differimento della data della udienza al TAR contro la Provincia, ora slittata al 2 dicembre 2009. Ovvero se il Comune di Ascoli era fermamente convinto della correttezza dell’iter bocciato dalla Provincia e si erano riposte speranze e fiducia nella sentenza del TAR per fare piena luce e giustizia sul corretto operato dell’Ente, perché si è chiesto il rinvio del giudizio del Tribunale Amministrativo?
4. Quanto costerà all’ente la nomina di un legale esterno per la difesa della causa in corso (avv. Giovanni Ranci) il quale ha già chiesto la corresponsione delle proprie spettanze, relative alla sola fase inibitoria, quantificandole in euro 36.207,08. (vedasi determinazione dirigenziale n. 569 del 21/04/2008).
5. Il fatto che il rinvio è stato chiesto e ottenuto anche dai privati può essere considerato come un evidente condizionamento del voto dei consiglieri comunali (i 21 che hanno votato la delibera) che si sono dovuti esprimere sotto la pressione dei ricorsi al TAR e all’oscuro dei reali intendimenti del Comune e dei privati? I 21 consiglieri di maggioranza erano nella più totale conoscenza dei fatti e degli atti, e in piena serenità e coscienza per votare tale importante delibera?
6. Nella delibera comunale n. 59 del 30 settembre 2008 non era implicita la possibilità di una transazione tra la definitiva adozione urbanistica con il ritiro dei procedimenti davanti al TAR, e il Consiglio non era stato messo a conoscenza ed informato delle volontà dell’Ente e (eventualmente) dei privati alla rinuncia o meno dell’iter giudiziario. Nell’atto approvato il 30 settembre non era previsto e dichiarato esplicitamente che la positiva conclusione della variante urbanistica poteva essere utile per il ritiro dei ricorsi in atto. Ma già la prima adozione ha portato al rinvio delle udienze.
7. Esiste una corrispondenza a tal fine che interessa anche la Provincia di Ascoli Piceno. Ovvero i tre incontri avvenuti a gennaio, febbraio e giugno 2008 (quelli di cui si hanno notizie ufficiali attraverso regolari verbali) tra Provincia e Comune alla presenza dei privati, sono stati necessari e funzionali al fine della ricomposizione dei conflitti in essere e che ad una eventuale approvazione della variante urbanistica sia stato concordato l’abbandono dei giudizi pendenti.
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05/01/2009
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