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Approvato il Disegno legge sulla "Nuova disciplina del prezzo dei libri‏"

| In data 20 luglio l'aula del Senato della Repubblica ha approvato il ddl Levi n. 2281-B sulla “Nuova disciplina del prezzo dei libri”, concludendo in tal modo definitivamente il lungo, travagliato e talvolta aspro iter.

L'Ali - Confcommercio ha lavorato con grande impegno e lungimiranza per raggiungere questo risultato e la nuova legge rappresenta una tappa cruciale del cammino intrapreso per tutelare e rafforzare il ruolo delle librerie indipendenti, presidi fondamentali per la diffusione della cultura, della conoscenza e per la crescita del benessere collettivo. La nuova legge, che entrerà in vigore il 1° settembre 2011, adotta una serie di provvedimenti a tutela del lavoro delle librerie indipendenti, restituendo loro la possibilità di tornare a competere sul mercato attraverso una regolamentazione efficace e mirata.

Il provvedimento fissa la percentuale massima di sconto al pubblico al 15% per chiunque venda al dettaglio, comprese le vendite per corrispondenza anche nel caso in cui abbiano luogo mediante attività di commercio elettronico, vieta le promozioni al dettaglio al di sopra della percentuale detta, mentre, ad esclusione del mese di dicembre, consente le campagne promozionali soltanto agli editori, distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore ad un mese, con sconti entro il 25% del prezzo di copertina e prevede la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in condizione di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali;

Viene altresì regolamentata la vendita alle biblioteche, archivi e musei pubblici (in precedenza tali vendite non prevedevano alcun limite al ribasso del prezzo) fissando una percentuale massima di sconto del 20%. La normativa stabilisce, altresì, che alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale; le operazioni di controllo vengono effettuate dal comune ove eventualmente dovessero verificarsi degli illeciti, che provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento. Con l'entrata in vigore della legge Levi è, infine, abrogato l'art. 11 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 sul prezzo fisso dei libri.

Come si può notare, i provvedimenti più incisivi della legge riguardano l'abolizione delle promozioni al dettaglio oltre il limite massimo del 15% da chiunque e con ogni mezzo effettuate, ponendo così fine alla totale deregulation che ha caratterizzato il mercato editoriale-librario per molti anni e mettendo in grado tutte le librerie di decidere se partecipare o meno alle promozioni degli editori, di durata non superiore a 30 giorni, proibite a dicembre e diversificate fra loro, alle stesse condizioni, senza pertanto essere penalizzate da quello che per troppo tempo è stato una sorta di oligopolio degli editori più forti; allo stesso tempo, vengono regolamentate le vendite alle biblioteche, archivi e musei pubblici, anch'esse fonte di contestazioni a causa di offerte al ribasso spesso eccessive e insostenibili per la gran parte degli operatori commerciali.

Dal prossimo 1° settembre, dunque tutte le librerie indipendenti, saranno ancora più vicine alla Confcommercio nella logica pagante di gruppo, e nella convinzione che la legge che sta per entrare in vigore costituisce un primo importante, ma non definitivo, passo verso il miglioramento della professionalità dei cartolibrai, attraverso la ricerca di una legge onnicomprensiva a favore del libro e delle librerie, in sintonia con i mutamenti ormai da tempo avviati nel mercato librario.

Ecco il nuovo disegno di legge approvato dal Senato:

Art. 1.
(Oggetto e finalita` generali)
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina
del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della
creativita` letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e` liberamente
fissato dall'editore o dall'importatore ed e`da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E ` consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi
modalita` effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita` di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato
ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e` consentita la possibilita` di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del
SENATO DELLA REPUBBLICA 2281-B - XVI Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 luglio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Levi, Bachelet, Barbieri, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Ginefra, Giulietti, Granata, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, gia` approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: Nuova disciplina del prezzo dei libri
- 2 -
comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche` non superiori a un quarto
del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E`comunque fatta salva la facolta`
dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e` consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo
fissato ai sensi del comma 1:                                                                                      a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;                                                                                                                    b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita` scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita`.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualita` formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente
a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi
dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via
preventiva ai sensi del comma 1, puo` essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di
saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai
commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi
2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi
sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3.
(Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e`
abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attivita` culturali e con il Presidente del Consiglio dei ministri
- 3 -
ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria,
nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro
alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul
settore del libro.

Art. 4.
(Clausola di neutralita` finanziaria)
1. I comuni provvedono alle attivita` di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

21/07/2011





        
  



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