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"La Tassa sulle Disgrazie è Incostituzionale", probabile calo nel prezzo della benzina

Ancona | Corte Costituzionale: "L’obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore".

La Corte Costituzionale con sentenza 22 depositata oggi ha accolto il ricorso presentato dalle Regione Marche e anche da altre Regioni coinvolte sempre dalla Regione Marche il 19 aprile 2011. In particolare la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge 10/2011 nelle parti in cui impone alla Regione di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. La stessa Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che consente l'utilizzo del Fondo nazionale di Protezione civile solo nell'ipotesi in cui la Regione non possa far fronte alle spese aumentando i propri tributi fiscali.

"Non posso far altro che esprimere la più grande soddisfazione - commenta il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca - Viene di fatto dichiarata illegittima come da noi sempre sostenuto la tassa sulle disgrazie. La Corte Costituzionale ha riconosciuto "l'irragionevolezza", così si legge nel dispositivo della sentenza, di aumentare i tributi a territori già colpiti da calamità. E' stato dunque colto il paradosso di un provvedimento che al danno aggiungeva la beffa negando ogni dovere di solidarietà del governo nazionale nei confronti dei suoi cittadini".

La decisione di aprire un conflitto costituzionale da parte del Governo Regionale, presentando ricorso alla Corte Costituzionale sul decreto Milleproroghe nella parte in cui si imponeva alle Regioni di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, era nata in seguito all'alluvione del marzo scorso che aveva duramente colpito il territorio regionale.

La delibera di ricorso era stata approvata dal Governo Regionale il 19.4.2011, con n°583. La cosiddetta "tassa sulle disgrazie" imposta dal governo nazionale e votata dal Parlamento stabiliva che per sostenere le spese conseguenti all'emergenza, le Regioni dovessero intervenire, in maniera progressiva, con manovre di bilancio, aumentando, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione tributi, addizionali, aliquote ed elevando l'accisa sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura massima attualmente consentita. Le motivazioni della sentenza rilevate dalla Corte Costituzionale accolgono le argomentazioni avanzate dal Governo regionale nella propria deliberazione.

Di seguito si riportano le principali motivazioni indicate del dispositivo della sentenza per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge 10/2011:

- Le questioni sollevate in riferimento all'art. 119, commi primo, quarto e quinto sono fondate.

- In relazione al primo comma dell'art. 119 Cost., si deve osservare che le norme impugnate, in quanto impongono alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

- Risulta violato altresì il quarto comma dell'art. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse.

- Peraltro, l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Né vale obiettare - come ha fatto la difesa statale - che i soggetti danneggiati non verrebbero coinvolti nell'aumento della pressione fiscale, in quanto per gli stessi è sospeso o differito ogni adempimento o versamento, ai sensi dell'art. 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992. Se infatti gli adempimenti ed i versamenti sono sospesi o differiti, le obbligazioni cui si riferiscono rimangono valide e vincolanti; tra queste rientrano gli aumenti tributari previsti dalle norme impugnate, che, scaduti i termini di sospensione o di differimento, finirebbero per gravare, pro quota, anche sulle popolazioni colpite dalla catastrofe, le quali dalle istituzioni riceverebbero in tal modo una risposta non coerente con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

- Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali.

- La previsione contenuta nel comma 5-quater, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, si pone in contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l'art. 123 Cost., poiché lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni (ex plurimis, sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).

16/02/2012





        
  



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