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Le frodi sull’IVA e i danni al commercio

San Benedetto del Tronto | Con la la legge finanziaria 2005 si è deciso di intervenire con forza e determinazione contro un fenomeno sempre più diffuso, che potrebbe ulteriormente estendersi con l’allargamento dell’Unione Europea ad altri paesi.

di Antonio Morelli

 
 
Con la la legge finanziaria 2005 si è deciso di intervenire con forza e determinazione contro un fenomeno sempre più diffuso, che potrebbe ulteriormente estendersi con l’allargamento dell’Unione Europea ad altri paesi.
 
Il fenomeno oggetto di attenzione è quello legato a possibili frodi all’Iva, e che si sostanzia, di fatto, in un semplice meccanismo dai seguenti, generali, caratteri:
 
1.     una società “fittizia”, che chiameremo Alfa, viene creata appositamente per interporsi negli acquisti di beni tra altri due soggetti al solo scopo di non versare l’IVA su tali acquisti; tale società, quindi, compra un grosso quantitativo di beni di valore da un fornitore comunitario ( per esempio con sede in Germania) ma non versa l’Iva sull’acquisto, atteso che l’attuale regime impositivo prevede che la tassazione indiretta avvenga nel Paese di destinazione della merce ( in questo caso Italia);
 
2.     successivamente, la Società Alfa rivende i beni ad altra società italiana, che chiameremo Beta, normalmente “compiacente”, che  pagherà per l’acquisto del bene un prezzo sicuramente inferiore a quello di mercato, atteso che la società Alfa ha già previsto di non versare l’IVA, comprensivo solo di un piccolo margine di guadagno per quest’ultima; tali Società, denominate “cartiere” o “filtro”, sono peraltro normalmente intestate a soggetti nullatenenti ed hanno un periodo operativo estremamente breve, di solito inferiore all’anno, al fine di non avere il tempo di essere “individuate” subito e con relativa facilità dal Fisco.
 
Tale sistema, com'è facile intuire, danneggia e condiziona gravemente il mercato e le normali regole della concorrenza, poiché l’immissione illegale in commercio di taluni beni, peraltro di valore elevato, a costi sensibilmente inferiori al normale, oltre che procurare una evidente perdita per l’Erario, incide gravemente sulla stessa sopravvivenza degli altri onesti operatori economici, falsando in modo evidente le caratteristiche  dell’economia locale.
 
Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria, quindi, finalizzate ad arginare la diffusione del fenomeno descritto, hanno introdotto nella disciplina dell’IVA la regola della solidarietà nel pagamento dell’imposta introducendo il nuovo art. 60 bis nel DPR 633/72 (Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, nel quale si prevede che, se il fornitore non versa l’IVA, sarà il cessionario a risponderne.
 
Nel dettaglio, viene previsto che “” qualora l’Amministrazione Finanziaria, nello svolgimento della sua attività di accertamento, riscontri il mancato versamento dell’iva, congiuntamente al fatto che la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello normale, il cessionario è tenuto al versamente dell’imposta al posto del cedente””; ciò comporta, in sintesi, che l’Amministrazione presume ora che anche il cessionario sia a conoscenza del meccanismo illecito, e inverte l’onere della prova, dovendo egli a questo punto fornire le prove a sostegno della sua “buona fede” sulla base di fatti o situazioni oggettive e rilevabili.
 
La disposizione, tuttavia, non riguarda la cessione e l’acquisto di tutti i beni, ma soltanto di quelli che verranno individuati con apposito Decreto, che dovrà essere emanato.
 
Per la nozione di “valore normale” di un bene  occorre fare riferimento all’art. 14 del già citato DPR 633/72, che, al comma 3°, stabilisce che “per valore normale dei beni e servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e luogo più prossimi”; in sostanza, il valore normale presunto di un bene oggetto di transazione economica tra due soggetti deve intendersi quello attuato in condizioni “normali” da analoghi operatori economici in quella zona, o Paese, ed in quello stesso periodo.
 
Infine, occorre valutare le conseguenze anche per il consumatore finale, ovvero il privato che acquista il bene dalla Società Beta: nel suo caso, non si applica la regola della “solidarietà” che si applica ai soggetti muniti di partita iva, non essendo previste nella nuova normativa sanzioni a carico del privato che, in buona fede, acquisti il bene.
 
Tuttavia, atteso che il meccanismo di frode descritto può essere utilizzato anche nel   mercato delle auto e delle moto (di grossa cilindrata, in particolare) può accadere che, ove il mezzo risulti essere coinvolto in un fenomeno illecito, e che quindi sia stato immatricolato senza che siano stati correttamente adempiuti gli obblighi fiscali,  questo possa essere fermato in attesa dell’esito delle indagini.

15/03/2005





        
  



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