Aspetti di dettaglio degli accertamenti bancari in materia fiscale.
San Benedetto del Tronto | La nuova Finanziaria prevede espressamente la possibilità di utilizzare nei confronti dei soggetti titolari di lavoro autonomo linversione dellonere della prova
di Antonio Morelli
Volendo analizzare nel dettaglio le novità apportate dalla nuova Finanziaria in tema di accertamenti bancari in materia fiscale, occorre intanto evidenziare come il novellato art. 32 comma 1, nr. 2 del DPR n. 600, attraverso il riferimento diretto ai compensi (non solo dunque ai ricavi), prevede espressamente ora la possibilità di utilizzare nei confronti dei soggetti titolari di lavoro autonomo linversione dellonere della prova e di presumere che siano compensi i prelevamenti o gli importi riscossi a qualunque titolo, anche allo sportello di una banca fuori piazza.
Tale puntualizzazione, in effetti, non ha una portata innovativa nella sostanza, ma si inserisce nellambito di una previsione normativa tecnicamente più precisa rispetto al passato: la previgente norma, infatti, faceva riferimento solo ai ricavi e sembrava fosse costruita su misura per le imprese; di conseguenza, poteva ingenerare il dubbio che volesse tener fuori i professionisti (i cui introiti sono tecnicamente denominati compensi), sebbene lAmministrazione finanziaria, attraverso uninterpretazione estensiva avallata dalla Cassazione ( Sentenza n.11094/1999 della I Sezione), la riteneva comunque applicabile anche ai professionisti.
Ora, la modifica introdotta dalla Finanziaria 2005 toglie ogni dubbio interpretativo proprio con laggiunta del termine compensi.
Inoltre, nella locuzione molto ampia utilizzata dal legislatore nella riformulazione dei due articoli (32 e 51) in materia di Imposte Dirette ed IVA, a partire dal 1° gennaio 2005 non vi sono più limitazioni nell'oggetto delle richieste agli intermediari finanziari.
A differenza della previgente normativa, infatti, che limitava la richiesta ai soli conti intrattenuti dal contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, lattuale normativa dispone che le richieste agli operatori finanziari possono riguardare indistintamente dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.
Un altro aspetto di rilievo della nuova norma è quello riguardante lambito dei soggetti nei cui confronti possono essere formulate richieste nominative di informazioni bancarie.
Destinatari risultano infatti essere non solo le Banche e le Poste, ma anche gli intermediari finanziari, gli organismi di investimento del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere.
In proposito, occorre rilevare come nessun operatore finanziario è stato escluso, prevedendo quindi la norma, come destinatari delle eventuali richieste, ogni soggetto potenzialmente in grado di conoscere le operazioni finanziarie di un contribuente.
Riguardo alle fiduciarie, la nuova normativa contiene una previsione completamente innovativa in quanto elimina lo schermo delle intestazioni fittizie intrattenute con tali società, consentendo di individuare il reale soggetto che si avvale di tale strumento; ora, infatti, è possibile chiedere alle fiduciarie di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto, amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese.
Con riguardo alla decorrenza degli effetti, infine, si precisa che le disposizioni della Finanziaria 2005 che hanno ampliato i poteri daccertamento in materia bancaria, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005; e da tale data, quindi, che possono essere esercitati i nuovi poteri istruttori.
In relazione allo scambio di tali informazioni tra lAmministrazione finanziaria, o la Guardia di Finanza, e lintermediario finanziario, esso dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica; il comma 404 della Legge, in tal senso, fa decorrere loperatività di tale procedura dal 1° luglio 2005, salvo ulteriore differimento del termine, con modalità di dettaglio che saranno stabilite con un successivo provvedimento da parte del direttore dellAgenzia delle Entrate.
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17/03/2005
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