Ripetitore a Lido di Fermo, solo per tre mesi
Fermo | Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il Comune difende la sua decisione di installare "temporaneamente" un'antenna per la telefonia mobile nel quartiere fermano: "Trasparenti e legittime le azioni dell'Amministrazione comunale".
Ripetitore di telefonia mobile
Dal Gabinetto del sindaco riceviamo e pubblichiamo quanto segue:
Con riferimento agli articoli di stampa apparsi sui quotidiani di stampa locale nei giorni scorsi in merito all’installazione di un ripetitore a Lido di Fermo è bene precisare quanto segue.
La recente installazione all'interno del depuratore comunale di una antenna provvisoria per la telefonia mobile riveste carattere temporaneo (tre mesi) in attesa di una sua collocazione definitiva in luogo idoneo che l'Amministrazione, unitamente al gestore e ai cittadini, sta valutando al fine di garantire i massimi livelli di tutela per la salute pubblica in relazione alla adeguata funzionalità del servizio da fornire.
Tale scelta deriva dal fatto che la precedente installazione veniva proposta dal gestore, su un immobile privato, all'interno dell'insediamento residenziale del quartiere San Michele. La localizzazione dell'impianto all'interno dell'area del depuratore invece, oltre che temporanea, rispondeva all'esigenza del gestore in merito alla funzionalità dell'impianto e alla maggiore distanza dalle residenze, tra l'altro, la sua attivazione non è ancora avvenuta ed abbiamo intimato all’azienda di non attivarla.
Vale la pena ricordare inoltre che, gli impianti di telefonia mobile sono considerati, a norma di legge, opere di urbanizzazione ed in quanto tali, possono essere installati in qualsiasi parte del territorio comunale, previa verifica del rispetto dei limiti riguardanti le emissioni elettromagnetiche, al cui controllo sono preposti enti sovraordinati quali l'Arpam, Asur etc.
Al fine di governare però, l'istallazione di tali impianti, in un contesto partecipativo e condiviso, principalmente con tutti i cittadini e poi con gli stessi operatori del settore, gli enti locali adottano appositi piani e regolamenti per individuare sul territorio comunale i siti più idonei.
Nel caso in questione, l'Amministrazione comunale non poteva esimersi dal concordare con il gestore una fase transitoria per l'installazione dell'impianto, in attesa della scelta di un sito definitivo, anche in relazione al fatto che con Ordinanza n. 745/2006, il Tar Marche accoglieva la sospensiva di diniego dei competenti uffici tecnici, all'istallazione dell'antenna sul predetto edificio privato e, successivamente, in ottemperanza a tale provvedimento, la ditta Vodafone, diffidava il Comune di Fermo a dare concreta e legittima attuazione a quanto richiesto.
Ciò premesso, sono da considerare del tutto trasparenti e legittime le azioni assunte dall'Amministrazione comunale in ordine alla gestione del procedimento in questione, sia sotto l'aspetto più propriamente tecnico/amministrativo, ma soprattutto sotto il profilo della tutela della salute pubblica avendo scelto, nella presente fase transitoria, quella di minore impatto sul territorio insediato.
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14/04/2009
Ripetitore a Lido di Fermo, solo per tre mesi
Fermo | Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il Comune difende la sua decisione di installare "temporaneamente" un'antenna per la telefonia mobile nel quartiere fermano: "Trasparenti e legittime le azioni dell'Amministrazione comunale".
Ripetitore di telefonia mobile
Dal Gabinetto del sindaco riceviamo e pubblichiamo quanto segue:
Con riferimento agli articoli di stampa apparsi sui quotidiani di stampa locale nei giorni scorsi in merito all’installazione di un ripetitore a Lido di Fermo è bene precisare quanto segue.
La recente installazione all'interno del depuratore comunale di una antenna provvisoria per la telefonia mobile riveste carattere temporaneo (tre mesi) in attesa di una sua collocazione definitiva in luogo idoneo che l'Amministrazione, unitamente al gestore e ai cittadini, sta valutando al fine di garantire i massimi livelli di tutela per la salute pubblica in relazione alla adeguata funzionalità del servizio da fornire.
Tale scelta deriva dal fatto che la precedente installazione veniva proposta dal gestore, su un immobile privato, all'interno dell'insediamento residenziale del quartiere San Michele. La localizzazione dell'impianto all'interno dell'area del depuratore invece, oltre che temporanea, rispondeva all'esigenza del gestore in merito alla funzionalità dell'impianto e alla maggiore distanza dalle residenze, tra l'altro, la sua attivazione non è ancora avvenuta ed abbiamo intimato all’azienda di non attivarla.
Vale la pena ricordare inoltre che, gli impianti di telefonia mobile sono considerati, a norma di legge, opere di urbanizzazione ed in quanto tali, possono essere installati in qualsiasi parte del territorio comunale, previa verifica del rispetto dei limiti riguardanti le emissioni elettromagnetiche, al cui controllo sono preposti enti sovraordinati quali l'Arpam, Asur etc.
Al fine di governare però, l'istallazione di tali impianti, in un contesto partecipativo e condiviso, principalmente con tutti i cittadini e poi con gli stessi operatori del settore, gli enti locali adottano appositi piani e regolamenti per individuare sul territorio comunale i siti più idonei.
Nel caso in questione, l'Amministrazione comunale non poteva esimersi dal concordare con il gestore una fase transitoria per l'installazione dell'impianto, in attesa della scelta di un sito definitivo, anche in relazione al fatto che con Ordinanza n. 745/2006, il Tar Marche accoglieva la sospensiva di diniego dei competenti uffici tecnici, all'istallazione dell'antenna sul predetto edificio privato e, successivamente, in ottemperanza a tale provvedimento, la ditta Vodafone, diffidava il Comune di Fermo a dare concreta e legittima attuazione a quanto richiesto.
Ciò premesso, sono da considerare del tutto trasparenti e legittime le azioni assunte dall'Amministrazione comunale in ordine alla gestione del procedimento in questione, sia sotto l'aspetto più propriamente tecnico/amministrativo, ma soprattutto sotto il profilo della tutela della salute pubblica avendo scelto, nella presente fase transitoria, quella di minore impatto sul territorio insediato.
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14/04/2009
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