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Super lavoro: responsabilità del datore di lavoro

| Tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

di Agnese Mango*

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore così come previsto dall'art. 2087 del codice civile. La responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e consiste nell'obbligo di non recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, nonché nell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

La giurisprudenza della Suprema Corte  ha considerato fonte di danno risarcibile: il superlavoro ravvisato nell'assidua ed estenuante attività lavorativa  espletata oltre le ordinarie ore di servizio, con lavoro feriale e festivo; le gravose condizioni di lavoro ed ambientali divenute improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità; lo svolgimento per lungo tempo di mansioni superiori o all'opposto di mansioni inferiori e dequalificanti; i violenti stati emotivi, le prolungate ed accentuate condizioni di ansietà dipendenti dall'attività lavorativa. 

In ottemperanza alle disposizioni costituzionali , il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per assicurare la produttività senza compromettere l'integrità psicofisica del lavoratore. Ai fini della prova del nesso causale tra evento lesivo e condotta del lavoratore, un recente orientamento innovativo della Cassazione tende a considerare giuridicamente rilevante non solo la causa necessaria e consequenziale, senza la quale l'evento dannoso non si sarebbe prodotto, bensì anche quella serie di concause che risultano solo possibili e verosimili.

Si ha  una responsabilità contrattuale del datore di lavoro in tutti i casi in cui il lavoratore riesca a provare l'esistenza del pregiudizio subito, la nocività delle condizioni di lavoro ed il nesso di casualità inteso come giudizio di probabile accadimento futuro, secondo la valutazione di un uomo di media diligenza, nei limiti in cui sono conosciute, conoscibili e prevedibili le concause che incidono sulla produzione del danno. Sarà onere del datore di lavoro provare di contro che sono state adottate tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno o che la lesione subita dal dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi.

* Dirigente ASL 12                     

06/04/2003





        
  



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