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Impianto eolico nel territorio di Castignano

Castignano | Completata la distruzione delle colline ed alture della Puglia, della Basilicata, della Campania e della Sicilia, si incominciano a fare i primi tentativi per aggredire anche il paesaggio delle Terre Picene.

Italia Nostra sez. Ascoli Piceno

Si parte con proposte non eclatanti, quasi a non voler creare motivi di grave preoccupazione per la comunità e tali da non farle apparire, per l’esiguità dell’eventuale energia prodotta, nemmeno convenienti dal punto di vista economico, si da far supporre “ che il gioco non vale la candela”. E proprio queste considerazioni fanno sorgere dei dubbi: non potrebbe per caso trattarsi di un primo tentativo posto in essere per rompere le difese del territorio? Superato il primo ostacolo e rotte le difese l’aggressione potrebbe diventare più consistente e così, anche sulle nostre splendide colline, potremmo vedere spuntare fantasmagoriche distese di pale eoliche, come quelle, che hanno ormai determinato la completa distruzione di buona parte del paesaggio collinare e montano di molte zone del Sud, dove migliaia di pale deturpano in maniera sconsiderata il paesaggio, per giunta senza che sia presente, in maniera costante, una quantità di vento che almeno giustifichi pienamente la convenienza economica della installazione.

Per questo, è necessario che, prima di autorizzare una qualsiasi installazione di pale, si trattasse anche di una sola pala, come nel caso di cui si discute a Castignano, bisognerà attentamente considerare i pro e i contro della eventuale autorizzazione, tenendo ben presenti tutte le criticità di questi tipi di impianti. Nello specifico la richiesta è stata effettuata per la sistemazione di una turbina minieolica della potenza di 59,9 kW da ubicare in agro di Castignano, contrada Fratte, località Montecalvo, nella particella 214 del Foglio 29. L’Altezza totale dell’impianto sarebbe pari a 51,50 mt , con una torre alta 37,5 mt e una pala con un diametro di 27 mt.

Il sito dove dovrebbe essere sistemato l’impianto rappresenta quanto di più delicato sia presente nel sistema ambientale e paesaggistico del Comune di Castignano. Infatti si tratta di una radura, in atto non coltivata, ma idonea alla sistemazione di vigneti, così come avviene generalmente per tutto il territorio di Castignano e degli altri comuni del sistema collinare piceno, per la produzione di vini di qualità, che stanno acquistando un valore sempre maggiore nel mercato nazionale ed estero. E, quindi, invece di destinare il territorio alle attività agricole per cui è particolarmente vocato, si impianta sullo stesso un solo aerogeneratore per la produzione di una quantità minima di energia.

Qualcuno potrebbe sostenere che è opportuno realizzare questo impianto, perché nel terreno contiguo è stato già realizzato un grande impianto fotovoltaico e quindi, vista la deriva presa, tanto valeva continuare a tenere questi comportamenti poco rispettosi dell’ambiente e dei valori del paesaggio. E invece è proprio la presenza dell’impianto fotovoltaico e la presa di coscienza del grave errore commesso che sconsigliano di sistemare l’aerogeneratore. Infatti, secondo il famoso detto di Seneca, “ errare humanum est, perseverare autem diabolicum” E’ opportuno indicare preliminarmente quali sono i motivi che giustificano ampiamente questa presa di posizione. In primo luogo va tenuto conto del contesto ambientale in cui è ubicato il sito proposto per la sistemazione dell’impianto. Si tratta di una radura che si trova a breve distanza dal crinale della collina (e addirittura è da ritenersi che l’impianto, con parte delle pale, potrebbe probabilmente superare addirittura il profilo della sommità del crinale, in contrasto, quindi, con quanto previsto dal Piano Paesistico Regionale delle Marche) in una posizione paesaggistica e panoramica di indiscutibile pregio.

Dal sentiero prossimo al sito si gode la visione incantevole del sistema collinare piceno( quello che la Sezione sta proponendo per la realizzazione dell’omonimo Parco Culturale ed Ambientale nell’ambito del più complesso Distretto delle Risorse Culturali delle Terre della Primavera Sacra) con il profilo dell’incantevole città di Offida e della celebre Chiesa di Santa Maria della Rocca, di Appignano e di tanti altri borghi e cittadine che nobilitano questo angolo meraviglioso dell’Italia. Già per queste caratteristiche il sito apparirebbe meritevole della tutela riservata agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, sulla base di quanto previsto dall’art 136 lettera d) del D.Lgs 22 gennaio 2004,n 42 ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Va tenuto presente, altresì, che l’area in questione si trova proprio al centro di due rigogliose aree boschive: da una parte il Bosco di San Bernardino che si estende sino all’omonimo Santuario, compreso tra i Beni Culturali tutelati dall’Omonimo Codice, che si raggiunge dopo aver superato il fondo valle ricco di acque e valorizzato dalla presenza di un piccolo laghetto; dall’altra, in posizione leggermente più elevata, il bosco del Colle Celestrino, in vista del misterioso Monte dell’Ascensione. Ebbene l’impianto verrebbe realizzato proprio tra le due zone boscose.

E’ immaginabile il danno che questo impianto arrecherebbe alla fauna che la presenza di una vegetazione così lussureggiante e delle acque sorgive rende sicuramente ricca e numerosa. Non va dimenticato inoltre il danno che l’impianto determinerebbe per l’omogeneità delle pratiche agricolo- colturali tradizionali e tipiche della zona. E, così, invece di migliorare ulteriormente le colture, specie quella dei vigneti per la produzione dei vini di qualità, per cui la zona appare particolarmente vocata, si privilegia la diversa scelta dei proprietari dei terreni, dando forza e valore solo al potere senza limiti di questi senza tener in alcun conto, come sostiene il Prof. Paolo Maddalena, già Giudice della Corte Costituzionale, “ la nuova disciplina costituzionale della proprietà, che è in netto contrasto con le disposizioni in materia dettate dal codice civile, e impone una rilettura di queste ultime secondo una “ interpretazione costituzionalmente orientata”, aggiungendo che “il territorio.... appartiene, a titolo di sovranità, al popolo, e che, di conseguenza, è al popolo, il quale mantiene, come si è ripetuto, una – superproprietà-, o se si preferisce un dominium eminens sul territorio, che spetta il potere sovrano di distribuire, nelle diverse aree di utilizzo, le sue risorse, nonché di stabilire le relative modalità di gestione.

E’ inoltre indispensabile attuare la disciplina costituzionale della proprietà privata che è “condizionata” al perseguimento della “funzione sociale” e viene meno con il venir meno di questa” . Il prof. Maddalena prosegue precisando che “ i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso non solo quale oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. E ciò comporta che, più che allo Stato – apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato - collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività)”.

Il Prof. conclude poi “che non bisogna partire dal carattere “demaniale” del bene per arrivare ad affermare la sua appartenenza alla collettività dei cittadini, ma che, al contrario, occorre partire da quest’ultima per affermare la demanialità del bene stesso. Con la conseguenza che taluni beni, come ad esempio il paesaggio, appartengono al popolo per la loro naturale funzione, facendo peraltro parte del territorio, che è proprietà collettiva del popolo, e che, come tali, essi attendono di essere individuati e classificati come beni demaniali, il cui regime chiaramente si estende anche a loro, indipendentemente da una loro individuazione legislativa: si tratta cioè di beni “inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili”.

Insomma è da ritenere che siano questi gli ostacoli da frapporre alla eventuale utilizzazione del sito in contrasto con l’interesse pubblico e in violazione dei principi costituzionali. Proprio le motivazioni che avrebbero dovuto essere adottate per contrastare la pretesa all’istallazione della pala eolica e che avrebbe dovuto giustificare l’eventuale ingiunzione al proprietario del sito a non lasciare nell’abbandono l’area, cosi come è avvenuto sin’ora, proprio per la funzione sociale che, conclude il Prof. Maddalena “impone degli obblighi al proprietario privato, il quale non può più disporre dei suoi beni a proprio esclusivo piacimento, ma deve agire in modo da assicurare che dai suoi beni derivi qualche utilità anche a tutti gli altri consociati”.

Cosa che evidentemente non si verificherebbe con la sistemazione dell’aereogeneratore e che non si è verificato con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Certi di un’attenta considerazione di quanto esposto, confidiamo nella rigorosa tutela degli interessi collettivi costituzionalmente garantiti, non autorizzando l’installazione della pala eolica.

18/06/2015





        
  



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