Aspetti fiscali delle auto uso ufficio
Sant'Elpidio a Mare | Attenzione alle corrette immatricolazioni.
di Antonio Morelli
Secondo lattuale codice della strada, si intendono veicoli per uso speciale ( art. 54, comma 1 lett.g) quelli caratterizzati dallessere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, sui quali può essere consentito il trasporto di personale e dei materiali connessi al ciclo operativo, delle attrezzature, delle persone e delle cose connesse alla destinazione duso delle attrezzature stesse.
La normativa in oggetto, tuttavia, non è priva di dubbi interpretativi, tanto che il Dipartimento dei Trasporti, con un decreto dirigenziale del dicembre 2002, al fine di evitare immatricolazioni di comodo uso ufficio dei veicoli e manovre elusive, fissava alcuni parametri quali laltezza minima interna dei veicoli ( un metro e mezzo) e le dimensioni delle porte di accesso.
E indubbio che tali immatricolazioni possano costituire, per i vantaggi fiscali che ne derivano, aspetti appetibili per molti; tuttavia, una recente indagine sviluppata in Emilia Romagna ha comportato il sequestro preventivo di numerose carte di circolazione di veicoli che, a seguito di trasformazioni successive ( aggiunta di tavolinetti asportabili, cassettiere, prese per p.c.), venivano immatricolati per uso ufficio; è stata ravvisata, nelle modifiche attuate, una diminuzione della sicurezza del mezzo necessaria per consentirgli di circolare.
Di fondo, tuttavia, si è cercato di contrastare anche in questo modo, così come con altre forme di controllo finalizzate a tale peculiare aspetto, quelle forme di elusione fiscale che possono essere attuate al fine di vedere i costi dacquisto per autovetture di notevole valore, e prestigio, quali Mercedes, Lexus, Bmw, interamente dedotti, e non al 50% con il limite massimo di Euro 18.075,99, e lIVA detratta al 100%, e non la 10% come previsto per veicoli della specie ordinari.
Altro aspetto di rilievo, inoltre, in quanto consente analoghe agevolazioni fiscali, è quello dellimmatricolazione di un mezzo come autocarro; il codice della strada, in tal senso, definisce lautocarro come veicolo destinato al trasporto di cose e persone addette alluso ed al trasporto delle cose stesse ( art. 54, comma 1, lett. D), e tale qualità è stata, successivamente, anchessa integrata e meglio definita con la Circolare del dicembre 2002 della Motorizzazione Civile al fine di evitare elusioni o aggiramenti delle norme fiscali.
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19/07/2005
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