Divieto di balneazione
San Benedetto del Tronto | Ordinanze della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.
Guardia Costiera
ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:
VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n.1912015 del 1010412014 (Ordinanza di Sicurezza
Balneare), che riserva alla balneazionelazona di mare per una profondità di mt.
300 dalla battigia;
VISTA la relazione di servizio di personale dipendente di questo Comando, con la quale è stata segnalata la presenza di materiale pericoloso per la balneazione (tagliente)
nel tratto di mare a sud del 43' parallelo, del Comune di Grottammare;
VISTI gli art. 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e di prevenire il
verificarsi di possibili danni;
RENDE NOTO
che nello specchio acqueo antistante il litorale nord del Comune di Grottammare, a
sud del cartello di segnalazione del 43' parallelo, e precisamente nei punti, segnalati dalla presenza di boe galleggianti, di coordinate di seguito specificati:
A) Lat. 42"59'57".96 N - Long. 013"52'11".82E;
B) Lat. 42"59'58".20 N - Long. O13"52'11".94 E;
C) Lat. 42"59'58".32 N - Long. 013"52'12".0O E;
D) Lat. 42o59'58".38 N - Long. 013"52'12'.'.06 E;
E) Lat. 42o59'58".44 N - Long. 013"52'12" -12 E;
è stata rilevata la presenza di oggetti taglienti, pericolosiper la balneazione, che
fuoriescono dal fondo marino, ad una distanza di circa 10115 metri dalla linea di costa.
ORDINA
Art 1.
Nel tratto di mare a sud del cartello di segnalazione del 43" parallelo, per una
lunghezza di metri 80, per circa 50 metri di profondità dalla liea di costa, come meglio
individuato nell'allegata planimetria, è vietata la balneazione.
Art 2.
ll Comune di Grottammare deve adottare, con estrema urgenza, ogni misura
necessaria al fine segnalare la zona di pericolo, anche con cartelli indicanti il "DIVIETO Dl 'BALNEAZIONE", e rimuovere gli oggetti pericolosi per salvaguardare I'incolumità dei bagnanti.
Art. 3
L'Amministrazione Marittima è manlevata e tenuta indenne in modo assoluto da
qualsiasi responsabilità per danni a persone elo cose che dovessero verificarsi in
conseguenza della inosseryanza della presente ordinanza.
Art. 5
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca
reato, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 1164 e 1174 del Codice della
Navigazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito
istituzionale w\wv.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto
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14/08/2015
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