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Pubblicata la sentenza per la torre ascensore

Montegranaro | Il Tar accoglie il ricorso dell'amministrazione comunale. I lavori possono riprendere

Il 25 gennaio 2005 è stata pubblicata la sentenza n.94/2005 con la quale il Tar delle Marche ha accolto il ricorso presentato dal comune di Montegranaro contro il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici e la Regione Marche Servizio dipartimento territorio e ambiente.
 
Come è noto la controversia riguardava la variante che si è resa necessaria per consentire l’affiancamento all’interno della torre destinata a contenere l’ascensore di una scala di servizio che ha comportato un modesto ampliamento dell’originaria superficie di ingombro della torre. Variante assentita dalla Provincia di Ascoli Piceno ma non autorizzata dalla Soprintendenza, che invece aveva autorizzato il progetto originario; variante altresì interferita negativamente dal dipartimento del territorio della Regione Marche che si riteneva competente al rilascio dell’autorizzazione in variante invece ella delegata Provincia di Ascoli Piceno, con la motivazione che trattavasi di opera di rilevante trasformazione del territorio.
 
Il Tribunale ha censurato l’operato della Soprintendenza, ravvisandovi eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità di motivazione.
 
Infatti il terreno su cui insiste la torre non è sottoposto a vincoli, rientrandovi solo una porzione della passerella di collegamento (già autorizzata dalla Provincia e dalla stessa Soprintendenza in sede di prima autorizzazione) ed inoltre l’altezza della torre subiva addirittura una diminuzione e i materiali costruttivi erano costituiti da elementi metallici di sostegno con superfici laterali in materiali trasparenti come previsto nel progetto originario.
 
L’atto della Soprintendenza è risultato illogico e contraddittorio, in quanto ha disconosciuto immotivatamente il precedente giudizio di compatibilità paesaggistica, dal momento che le innovazioni introdotte non hanno comportato modifiche sostanziali rispetto al progetto originario. Quindi non è stata assolutamente compromessa la fruibilità degli scorci panoramici.
Per contro la Provincia di Ascoli Piceno – secondo il Tar Marche – ha ben motivato il suo provvedimento favorevole al progetto di variante nelle sue caratteristiche altimetriche, volumetriche e tipologiche che rendono l’intervento complessivo conciliabile con le esigenze di salvaguardia del panorama fruibile da viale Gramsci.
 
E’ stata ravvisata anche la violazione di legge da parte della Sovrintendenza e della regione Marche che hanno ritenuto ingiustamente (e anche tardivamente) riservato all’esclusiva potestà regionale e non a quella della delegata provincia di Ascoli Piceno il giudizio di compatibilità paesaggistico-ambientale. Infatti la torre ascensore per le sue caratteristiche non rientrava nell’elenco delle opere di rilevante trasformazione del territorio, né è assimilabile a tali interventi. E quindi è stata riaffermata la competenza della provincia di Ascoli Piceno sul progetto di variante dell’intervento costruttivo, corretto e immune da qualsiasi rilievo l’operato del dirigente provinciale.
 
Questi argomenti sono stati ritenuti sufficienti per annullare gli atti della Soprintendenza e della Regione e tutti gli altri motivi di censura svolti dal comune dichiarati assorbiti.

29/01/2005





        
  



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