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Aspetti generali dei nuovi accertamenti bancari.

San Benedetto del Tronto | La Finanziaria 2005 ha introdotto sostanziali novità in materia di accertamenti bancari, rafforzando e ampliando notevolmente i poteri di indagine da parte del Fisco.

di Antonio Morelli

E’ pur vero, infatti, che già nella legge 30 dicembre 1991, n.413, all’art. 20 comma 4 veniva previsto che “” con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell’Amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto corrente o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni.””, e che, sebbene a distanza di circa dieci anni, nel 2000, con Decreto n.269, era stato anche emanato il Regolamento istitutivo dell’anagrafe dei conti correnti e di deposito, ma tale strumento non è stato mai reso operativo per la mancata emanazione dei decreti che avrebbero dovuto fissare le modalità di trasmissione ed acquisizione dei dati nonché gli standard di compatibilità informatici e telematici del sistema.

Nelle more, quindi, di conoscere le scelte del legislatore nella direzione di rendere pienamente effettiva tale anagrafe dei conti bancari, consentendo così all’Amministrazione finanziaria di conoscere in tempo reale i conti intestati al contribuente, le recenti modifiche costituiranno intanto un deciso rafforzamento degli strumenti di contrasto ai fenomeni connessi all’evasione fiscale a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
I commi 402, 403 e 404 dell’articolo unico della Finanziaria 2005, che sono quelli dedicati alla specifica materia, allo scopo di facilitare e rendere più incisivi e tempestivi gli accertamenti, hanno infatti ampliato i poteri di indagine bancaria a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria ed introdotto la procedura telematica nello scambio di informazioni tra fisco e intermediari finanziari.
Le innovazioni hanno posto fine ad alcuni limiti presenti nel testo normativo previgente, che talvolta potevano rendere tale strumento istruttorio non così efficace come teoricamente poteva apparire.
La nuova normativa sembra adesso rappresentare, invece, uno strumento  maggiormente efficace  e più celere, e, in tal modo, consentire l’autonomia della attività di indagine amministrativa rispetto ad altre forme ispettive analoghe, connotate da altri presupposti giuridici e procedurali.
Le modifiche previste s'indirizzano verso diversi obiettivi ed intervengono, nella sostanza, riformulando gli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972; esse si possono sintetizzare in tre principali novità.
La prima è rappresentata dall’introduzione della telematica, sia per le richieste che per le risposte; una volta individuate anche le modalità tecnico-operative, che dovranno essere stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 1° luglio 2005, salvo ulteriore differimento del termine, tale procedura sicuramente comporterà una sensibile riduzione non soltanto dei tempi di risposta degli intermediari finanziari (il termine è stato ridotto da 60 a 30 giorni, con possibilità di proroga di ulteriore 20 giorni), ma anche di quelli connessi alla richiesta, che, venendo inoltrata esclusivamente in via telematica all’intermediario finanziario, riduce di molto i tempi della notifica.
Una seconda, rilevante innovazione è rappresentata dall’oggetto delle richieste; le nuove regole ampliano notevolmente le informazioni che l’Amministrazione Finanziaria può ottenere, non solo dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ma anche dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio e dalle società fiduciarie;
In ultimo, è stato previsto che, attraverso il riferimento esplicito ai compensi, operato dall’art. 32, comma 1, nr. 2 del DPR n. 600/73, la presunzione sui prelevamenti si applica esplicitamente, in materia di imposte dirette, anche ai  professionisti.

10/03/2005





        
  



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