Finanziamenti per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in particolare gravità
| ANCONA - Tutte le modalità e le informazioni per ottenerli.
Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 129 del 30/06/2004, rende noto che ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. 18/1996, modificata e integrata con L.R. 28/2000, sono ammessi a finanziamento della Regione, attraverso apposito contributo, i piani di intervento riguardanti l'assistenza domiciliare domestica, prioritariamente rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 21/05/1998 n. 162.
L'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è un intervento regionale integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'ente locale. La competente Unità multidisciplinare ne tiene conto nell'ambito della elaborazione e gestione del progetto personalizzato del disabile. Per accedere al contributo regionale, l'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.
L'intervento riguarda unicamente i portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 e per i quali un'apposita Commissione sanitaria provinciale, costituita dalla Giunta Regionale, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità.
Per disabilità di particolare gravità si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.
Sono escluse le disabilità derivanti da patologie connesse ai processi di invecchiamento o a malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché a patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.).
Sono inoltre esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'art. 13 della L.R. 18/1996 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di venti ore settimanali.
La valutazione della disabilità di particolare gravità che consente l'accesso alle provvidenze di cui sopra deve essere effettuata in correlazione dell'età del soggetto, il quale non può superare i 65 anni.
La valutazione della disabilità di particolare gravità viene attestata dalla Commissione sanitaria provinciale costituita dalla Giunta Regionale.
Ai fini dell'attuazione del presente intervento il disabile o la sua famiglia presenta domanda entro il 30/4/2005 al Presidente della Commissione sanitaria provinciale presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASUR - Zona territoriale n. 13 di Ascoli Piceno.
Le richieste di visita presentate dopo il 30/4/2005 non saranno prese in considerazione. Alla domanda l'interessato allega la documentazione che ritiene comprovi l'esistenza della particolare gravità (es. certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.) nonché l'autocertificazione dello stato di famiglia secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Sono esonerati dal presentare domanda coloro ai quali la Commissione sanitaria provinciale ovvero la Commissione sanitaria regionale di revisione ha rilevato, a partire dall'anno 2002, la situazione di particolare gravità.
A seguito del riconoscimento della particolare gravità il disabile o la sua famiglia devono prendere contatti con il proprio Comune di residenza per lo svolgimento dei successivi adempimenti.
Il referente dell'Ente locale, unitamente al referente dell'Unità multidisciplinare, una volta verificato, qualora ne ricorra la fattispecie, che il disabile in questione non frequenta un centro socio educativo sulla base di un piano educativo individualizzato che ne prevede l'inserimento per più di 20 ore settimanali, perché in tal caso non può beneficiare del contributo regionale, convocano il disabile o la sua famiglia per la compilazione e la firma della scheda di impegno di cui al modello "C" allegato alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 129 del 30/06/2004. Qualora sia un operatore esterno alla famiglia a fornire le prestazioni assistenziali deve anch'egli partecipare all'incontro. In quella stessa sede viene elaborato il programma assistenziale inerente il disabile in questione e sottoscritta da parte dello stesso o della famiglia la richiesta al Comune per accedere al contributo.
La richiesta va redatta secondo il modello di cui all'allegato "F" della citata deliberazione e presentata al Comune - Ufficio Protocollo - entro e non oltre il 30/09/2005 per il suo inserimento nel piano di intervento di che trattasi.
Le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
I modelli di domanda (allegati "E/1", "E/2" e "F" alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 129 del 30/06/2004) sono a disposizione presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASUR - Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno sito in Viale Vellei n. 16, presso i Servizi Sociali comunali siti in Via Giusti n. 1, presso gli Sportelli Informagiovani siti in Corso Mazzini n. 83, a Monticelli in Via delle Primule, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo "F. Ferrucci" in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì ore 16,00 - 20,00; sabato ore 09,00 - 13,00), presso l'Ufficio di Promozione Sociale sito a Monticelli c/o ex Villa Sabatucci (orario: lunedì/mercoledì/venerdì ore 14,30 - 18,30; mercoledì/sabato ore 9,00 - 13,00) o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it - link "archivio notizie".
Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere alle assistenti sociali del Comune di Ascoli Piceno (n. tel.: 0736/298578; 0736/298580; 0736/298581; 0736/298571) oppure al Servizio di Medicina Legale dell'ASUR - Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno (n. tel.: 0736/358077; 0736/358097; 0736/358027).
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14/03/2005
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