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Il Marchio CE e la qualità dei beni in commercio.

San Benedetto del Tronto | Come individuare i prodotti "sicuri".

di Antonio Morelli

 
In data 22 luglio 1993, con la decisione n.93/465/Cee, sono state definite le procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti industriali ai livelli di protezione fissati dalle Direttive d’armonizzazione tecnica ed è stata prevista una regolamentazione comune per quanto riguarda l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE .
Il provvedimento, in particolare, istituiva una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali agli obiettivi, indicati come “requisiti essenziali” in materia di sicurezza, salute e di tutela dei consumatori, e stabiliva il regime di apposizione della marcatura Ce di conformità nelle Direttive di armonizzazione tecnica relative alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio o all’utilizzazione dei prodotti industriali.
 
L’intero processo si concretizza in due tappe fondamentali relative alla fase di progettazione del prodotto e a quella della sua fabbricazione attraverso l’applicazione dei seguenti moduli:
  1. controllo di fabbricazione interno;
  2. esame CE del tipo;
  3. conformità del tipo;
  4. garanzia e qualità della produzione;
  5. garanzia e qualità dei prodotti;
  6. verifica sul prodotto;
  7. verifica di un singolo pezzo;
  8. garanzia di qualità totale.
 
Qualora le circostanze specifiche di un settore o una direttiva lo giustifichino, sono autorizzati moduli supplementari, o utilizzazioni diverse dei moduli previsti.
Se le procedure di valutazione applicate dimostrano che il prodotto individuale o un campione rappresentativo della produzione soddisfa le esigenze della specifica direttiva applicabile a quel determinato bene, il fabbricante o il suo mandatario, ovvero il soggetto che immette in consumo nella Comunità il prodotto, appone la marchiatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità, che contiene una serie di indicazioni atte ad attestare che la qualità di quel determinato prodotto soddisfa i requisiti minimi previsti dalle norme per la sua commercializzazione ed utilizzazione.
 
La marcatura CE, detta anche marchio di conformità, ha un solo grafismo, costituito dalla sigla CE ed, eventualmente, dal numero di identificazione dell’organismo che interviene nella fase di controllo della produzione o della commercializzazione, è normalmente apposta sul prodotto stesso o, se vi sia impossibilità materiale, sull’imballaggio e sui documenti che lo accompagnano.
 
Se un prodotto industriale è disciplinato da altre direttive che riguardano anche altri aspetti “tecnici”, la marcatura CE, ove apposta, indica la conformità del bene a tutte le norme che lo riguardano.
 
E’ consentito, peraltro, apporre altri marchi, in particolare marchi di conformità a norme nazionali o europee per diversi standard qualitativi e di sicurezza, a condizione che non creino alcuna confusione con il marchio CE; è opportuno evidenziare, inoltre, che talvolta alcuni prodotti provenienti dalla Cina hanno sull’imballaggio un simbolo grafico analogo al CE, ma in realtà questo non rappresenta l’adeguamento del bene ai requisiti qualitativi per la commercializzazione all’interno della Comunità, ma la sigla “China Export”, simbolo che può trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche del prodotto.
Ogni Stato Membro, infatti, con la propria normativa prevede sanzioni nei confronti dei fabbricanti, mandatari o commercianti di prodotti che appongano indebitamente la marcatura CE sul prodotto.
Scopo della norma è, evidentemente, quello di assicurare l’esistenza sul mercato di un criterio che consenta al consumatore non soltanto di distinguere un prodotto “buono” da un altro “cattivo”, ma, ancor più, avere la possibilità di individuare prodotti “sicuri” da altri potenzialmente “dannosi” o nocivi.
Le Direttive Cee che sono già state recepite dall’Italia hanno sino ad ora riguardato taluni specifici prodotti, tra i quali, tanto per citarne alcuni, i materiali a bassa tensione e gli apparecchi elettrici, i recipienti semplici a pressione, i giocattoli, i prodotti da costruzione, i dispositivi medici, gli apparecchi a gas, i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici impiantabili.
 
In ogni caso, per i beni non disciplinati da disposizioni specifiche e per assicurare comunque la loro generica sicurezza per i consumatori è stata emanata la Direttiva n.92/59 del Consiglio, in data 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generali dei prodotti, che è stata recepita dalla legge italiana con il D.Lvo n.115 del 17 marzo 1995.
 
Il sistema dei controlli previsti dalla normativa specifica e dalla norma più generale nel campo della sicurezza dei prodotti vede al vertice il Ministero dell'Industria e del Commercio, a cui compete anche la responsabilità delle notificazioni e dello scambio di informazioni con la Commissione Europea nell'ambito della cosiddetta procedura di "allarme consumatori".
 
E' opportuno evidenziare che in tutti i provvedimenti già recepiti dall'ordinamento italiano sono sempre presenti sanzioni amministrative nel caso di violazione delle norme sulla marcatura dei prodotti, che possono essere a carico sia dei fabbricanti che degli importatori, ma anche dei distributori del bene in un determinato mercato.
 
Tali violazioni, inoltre, possono talvolta costituire anche illecito penalmente rilevante, ad esempio ove esse possano configurare anche la violazione prevista nell'art. 517 del codice penale, recentemente modificato con un inasprimento delle pene in esso previste, nel quale " è punito chiunque  pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi italiani o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto".     
 

03/05/2005





        
  



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