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Respinto ricorso elettorale: Capezzani resta in consiglio provinciale

| MACERATA - La Corte di Appello di Ancona, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal montecosarese Vildo Pantanetti, confermando così la sentenza che il Tribunale di Macerata aveva precedentemente emesso a favore dello stesso Capezzani.

Il consigliere provinciale di maggioranza Maurizio Capezzani (Ds) conserva a pieno titolo il suo posto in seno al Consiglio provinciale di Macerata.

La Corte di Appello di Ancona, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal montecosarese Vildo Pantanetti, confermando così la sentenza che il Tribunale di Macerata aveva precedentemente emesso a favore dello stesso Capezzani.

Davanti alla Corte si è costituita anche la Provincia di Macerata tramite il suo ufficio legale.

Come noto, Pantanetti sosteneva la sussistenza di una causa di ineleggibilità per il consigliere Capezzani, e ne chiedeva la decadenza dalla nomina, poiché questi – al momento delle elezioni – faceva parte del Consiglio di amministrazione dell’Acom, società a prevalente capitale pubblico di cui la Provincia di Macerata detiene una quota azionaria di minoranza (gli altri partner pubblici sono i Comuni di Montecosaro e Tolentino e l’Università di Camerino).

La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso perché presentato dal ricorrente fuori dai termini previsti per legge. Tuttavia, “in considerazione della particolare delicatezza della materia in esame – si legge nella sentenza dei giudici di Ancona – è per mere esigenze di completezza espositiva che si ritiene opportuno esprimere qualche sintetica considerazione anche in punto di merito, pur restando fermo il pregiudiziale e assorbente rilievo della inammissibilità del gravame”.

In pratica, la Corte d’Appello ha precisato che “l’unico caso, tassativamente ed esclusivamente previsto di ineleggibilità, è quello in cui il candidato sia dirigente di una società a partecipazione azionaria maggioritaria dell’Ente locale cui la candidatura si riferisce, con la precisazione che tale partecipazione maggioritaria si intende riferita distintamente e alternativamente (e non cumulativamente) alla Provincia o al Comune. Resta escluso quindi che si possa operare la sommatoria delle due partecipazioni azionarie”.

Il ricorrente Vildo Pantanetti è stato condannato a pagare le spese processuali.

10/08/2005





        
  



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