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Nessun blitz ai danni di Arquata… Castelli intorbidisce le acque!!!

Ascoli Piceno | Il presidente Rossi sulle dichiarazioni del Consigliere Castelli sulla legge regionale n° 15 del 2000.

di Massimo Rossi, presidente della Provincia

Se il Consigliere Castelli è in buona fede, come suppongo, dimostra che nell’ultimo periodo non trova il tempo per leggere le norme prodotte dal Consiglio Regionale di cui fa parte.

Questa volta attribuisce al sottoscritto la responsabilità di voler apportare alle leggi regionali che disciplinano l’uso delle risorse idriche, una modifica tendente a condizionare il rilascio di nuove concessioni di utilizzo delle sorgenti montane, sulla base di studi e ricerche di durata decennale.

Il fatto è che questa norma è già vigente!!!

La legge regionale n°15 del Febbraio 2000 prevede infatti che “..Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali”.  

Quello che c’è di vero nell’intervento di Castelli è che in occasione dell’ultima seduta della Conferenza Regionale delle Autonomie, con all’ordine del giorno la riforma delle norme sulle risorse idriche, ho personalmente chiesto che nel mantenere le prescrizioni di salvaguardia precedenti, sia stabilita la possibilità di consentire l’utilizzo di tali risorse dopo l’approvazione degli strumenti di tutela delle risorse idriche  (“Piano di tutela delle acque”,  previsto dal Decreto Legislativo 152/99 e “Minimo Deflusso Vitale” previsto dalla Legge 183/89).

Strumenti di tutela che, sebbene previsti da leggi oramai vecchie, non sono ancora stati adottati, mentre si continua ad autorizzare grandi e piccole derivazioni idriche. Ciò al fine di accelerane l’approvazione. Penso pertanto di aver proposto qualcosa di sensato e doveroso; tanto è vero che tale mia istanza è stata accolta unanimemente in sede di Conferenza da tutti rappresentanti dei Comuni e delle Province presenti. 

Tutto questo ha poco a che fare con il procedimento amministrativo che riguarda la sorgente di Arquata del Tronto che sarà concluso certamente in vigenza delle attuali disposizioni sopra richiamate; ciò anche perché, ammesso che la Giunta Regionale approvi la proposta di riforma della Legge sulle risorse idriche con le mie indicazioni, la stessa prima di divenire efficace e vigente dovrà seguire il lungo iter di approvazione che Castelli ben conosce, nelle Commissioni e nel Consiglio Regionale.  

Dispiace che nonostante non ce ne sia affatto bisogno con questa uscita strumentale, volta soltanto ad intorbidire le acque, il consigliere Castelli si assuma la responsabilità di accendere ulteriormente animi già inutilmente e scompostamente surriscaldati, evocando inesistenti e improbabili blitz!!!

Si allega di seguito stralcio della Legge Regionale citata e l’emendamento presentato in Regione dal Presidente Rossi:

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 15 : Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 Disciplina delle risorse idriche.     (BUR n. 24 del 02.03.2000)

Art. 1
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali.

Sulla base dell’emendamento presentato il comma 2 risulterebbe così riformulato:
“Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L’utilizzo di nuove acque sotterranee (cosi come individuate dall’allegato 1 del L.gs.vo 152/99 – punto 1.2.1) aventi punti di presa in corrispondenza di formazioni tipiche  degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse possono essere impiegate a regime solo dopo l’adozione degli strumenti di pianificazione delle risorse idriche ovvero dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali”.

17/10/2005





        
  



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