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Caso Fioretti archiviato: il giudice dà ragione a Brignocchi

Porto San Giorgio | Nessun illecito, nè falso, né diffamazione, sull'affaire delle dimissioni fantasma dell'ex assessore sangiorgese; caso archiviato dal Gip Vitali Rosati

di Pierpaolo Pierleoni

Una rapida archiviazione per uno dei casi più scottanti dell'ultimo anno a Porto San Giorgio, le dimissioni fantasma dell'ex assessore al turismo Maria Diana Fioretti. Il Gip Ugo Vitali Rosati, appena 24 ore dopo l'udienza, ha infatti accettato la proposta di archiviazione del caso del Pm Iannella in merito alle accuse di falso e diffamazione formulate dall'ex vicesindaco contro il coordinatore della Margherita sangiorgese Cencetti ed il sindaco Claudio Brignocchi. Non sussistono i reati formulati dall'accusa. Nessun falso, nessuna diffamazione da parte del primo cittadino.

Soddisfatto Brignocchi, che afferma: "Non ho mai avuto nessun dubbio, sarebbe stato da matti pensare che potesse finire diversamente. Si cerca spesso di sollevare un polverone facendo effetto con i grandi annunci, ma alla fine, quando la polvere si posa, la verità viene fuori. Ora sarò io a valutare se agire legalmente contro la Fioretti. Non escludo che ci siano gli estremi per citarla in giudizio per calunnia".

Dall'altra parte, il verdetto negativo è preso comunque con soddisfazione, e si guarda nuovamente al Tar, a cui ci si era rivolti con successo già qualche tempo fa. "Siamo due volte soddisfatti - commenta l'avv. Andrea Agostini, legale dell'ex assessore Fioretti - Perché da un lato si certifica come la mia assistita non abbia mai firmato un atto di dimissioni, ma solo un comunicato stampa, e dall'altro perché, se non c'è illecito penale, di certo è confermato quello politico da parte dei membri della Margherita e del Sindaco".

Per un quadro il più possibile nitido della questione, pubblichiamo integralmente il testo della sentenza.

Il Giudice dott. Ugo Vitali Rosati, letti gli atti del procedimento iscritto al 2842/05 n.d.r.;

esaminata la richiesta del P.M. depositata nella cancelleria di questo Ufficio il 2.3.2006;

letta l'opposizione avverso detta richiesta depositata in data 24.03.2006 dall'avv. Andrea Agostini nell'interesse di Fioretti Maria Diana;

sentiti i difensori delle parti all'odierna udienza in camera di consiglio e lette le memorie depositate dai difensori degli indagati Cencetti Oreste e Brignocchi Claudio;

ritenuto che i motivi posti a sostegno della richiesta del P.M. vanno condivisi e giustuficano alla stregua degli atti acquisiti, l'archiviazione del procedimento per insussistenza di estremi di reato (art. 408 c.p.p.)

rilevato che la vicenda denunciata appare rilevante esclusivamente sotto il profilo politico-amministrativo, tant'è che risulta contestualmente dedotta dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, non ravvisandosi nelle condotte denunciate soprattutto sotto il profilo psicologico, gli ipotizzati reati di falso e diffamazione né altre ipotesi criminose; rilevato che, invero, è pacifico tra le parti:

- che la Fioretti, assessore al comune di P.S.Giorgio per il partito della Margherita, a seguito della sfiducia del direttivo di tale partito per vicissitudini interne e a seguito di una minuta concordemente predisposta la sera del 16.6.2005, ebbe a sottoscrivere con la data 17.6.2005 unitamente ad altro assessore Berdini Stefano e alla presenza del coordinatore Cencetti Oreste e di altri esponenti del partito (Marino Eugenio e Ferranti Nicola) nonché del Sindaco Brignocchi un comunicato stampa nel quale dichiarava espressamente di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di assessore, ricevendo contestualmente i ringraziamenti del partito;

- che nel corso del Consiglio comunale tenutosi la stessa sera del 16.6.2005, per come risulta dal relativo verbale prodotto dalla difesa el Brignocchi, la stessa Fioretti ebbe a confermare la suddetta decisione rispondendo ad un quesito postole dal consigliere Temperini;

- che il successivo 20.6.2005 il documento sottoscritto dagli assessori dimissionari, recante in sovrapposizione alla intestazione comunicato stampa il logo del partito della Margherita, e quale destinatario il Sindaco di Porto San Giorgio fu depositato all'ufficio protocollo del Comune;

- che nella medesima data e con atto formale n.572 il suddetto Sindaco, preso atto del suddetto documento, ebbe ad accettare le dimissioni dei due assessori;

ritenuto che alla stregua di tali fatti e della loro successione cronologica ed in assenza nelle more di manifestazione di volontà contraria da parte della Fioretti, la trasmissione al Sindaco del documento dalla medesima sottoscritto, sia pure con la formale sostituzione della intestazione e peraltro effettuata da rappresentanti del medesimo partito che avevano partecipato alla sua stesura, non appare sorretta da alcuna volontà di falsificarne il contenuto - che è rimasto quello voluto da tutte le parti - né tanto meno, di procurarne vantaggi a chicchessia o arrecare danni alla firmataria ma appare esclusivamente finalizzata ad ufficializzare (validamente o meno non rileva) le rassegnate dimissioni e a consentire al Sindao ci prendere atto e di provvedere alla sostituzione degli assessori dimissionari, non potendosi in alcun modo ravvisare pertanto l'elemento psicologico dell'ipotizzato reato (cui peraltro resterebbe estraneo il Sindaco per essere stato soltanto il destinatario del documento) e non potendosi tale reato ravvisare per effetto della eventuale invalidità delle dimissioni formalizzate nei termini di cui sopra, sulla quale competente a pronunciarsi resta il già investito Tribunale Amministrativo Regionale;

ritenuto che neppure può ritenersi in alcun modo ravvisabile lìipotizzato reato di diffamazione, non risultando dal contesto intero della vicenda alcuna offesa alla reputazione della Fioretti, che lei stessa non sembra ravvisare nel semplice fatto della contestata formalizzazione delle sue dimissioni se è vero che di esse ha inteso dare la massima divulgazione attraverso il comunicato stampa sottoscritto;

ritenuta per tali ragioni infondata l'opposizione proposta ed ultronee le ulteriori investigazioni prospettate poiché dirette all'accertamento di circostanze che potrebbero rilevare soltanto per un complessivo giudizio politico sulla vicenda e sulle modalità di soluzione dei dissidi interni al singolo partito e alla stessa maggioranza ma che resterebbero inidonee a dimostrare la sussistenza di ipotesi di reato;

visti gli artt. 409 e 410 comma 3 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Questo il testo integrale della sentenza che ordina l'archiviazione del caso

20/12/2006





        
  



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