Deroga allobbligo di chiusura domenicale e festiva per lanno 2007.
Ascoli Piceno | Tutte le deroghe dell'anno 2007
Il sindaco Piero celani, con propria ordinanza, ha disposto le giornate di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per l’anno 2007.
L’art. 15 della L.R. 26/99, così come modificata dalla L.R. 19/2002 e dalla successiva L.R. 9/05, prevede l’adozione di un atto programmatico per disciplinare gli orari e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, da adottarsi di concerto con i comuni del medesimo bacino commerciale e previa consultazione delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.
La medesima norma fissa i principi ed il limite massimo delle 24 giornate annue da rispettare in sede di pianificazione delle deroghe, elevabili a 28, previo parere delle suddette organizzazioni di categoria, fermo restando l’obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua , 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
Il Comune può superare il tetto massimo di giornate di deroga fissato dal predetto art. 15, comma 1 della L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in una serie di ipotesi tassativamente previste dall’art. 15, commi 3 e 4 della medesima legge sopra citata ed in particolare nei seguenti casi:
per i centri storici, così come delimitati dalla zona PRG, senza limitazioni di sorta (art. 15, comma 3, lett. a) della L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni);
per tutto il territorio comunale, fino ad un numero massimo di ulteriori 7 giornate annue, in quanto il Comune di Ascoli Piceno risulta confinante con la Regione Abruzzo, in base al disposto dell’art. 15, comma 3, lett. f), L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05;
in occasione dello svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo nel territorio comunale (art. 15, comma 4, L.R. 26/99 cosi come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05).
Il sindaco Celani ritenuto di procedere alla suddetta programmazione individuando, per l’anno 2007, le giornate di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei seguenti criteri:
coincidenza con particolari ricorrenze che determinano una forte propensione all’acquisto da parte dei consumatori;
individuazione delle giornate in cui si registra un potenziale maggiore afflusso turistico dovuto allo svolgimento di eventi o manifestazioni programmate per il 2007 nel territorio comunale;
ritenuto di confermare il numero di giornate di deroga, pari a 24, previste per l’anno in corso, prevedendo, in aggiunta, ulteriori sei giornate delle sette concedibili ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. f), L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05, in considerazione del fatto che il Comune di Ascoli Piceno confina con la Regione Abruzzo in cui vige una normativa regionale che consente ampi margini di possibilità per le aperture domenicali e festive creando un forte polo di attrazione, per i consumatori, verso le strutture commerciali situate nei territori limitrofi in ogni periodo dell’anno;
considerato opportuno individuare altresì ulteriori giornate di deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) per gli esercizi commerciali siti nel centro storico nelle domeniche in cui si svolge il mercatino dell’Antiquariato, nonché altre iniziative o eventi programmati nell’anno 2007;
ritenuto altresì di consentire agli esercizi commerciali al dettaglio siti in tutto il territorio comunale il superamento della soglia massima delle tredici ore di apertura giornaliera, in deroga al limite previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo di maggiore afflusso turistico, individuato nell’arco temporale che va dal 1° giugno al 9 settembre 2007, in base a quanto previsto dall’art. 15, comma 2 della L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05;
visto l’esito del tavolo di concertazione attivato con i Sindaci dei Comuni del medesimo bacino commerciale nell’incontro del 28 novembre 2006, come da relativa nota di convocazione prot. 67453 del 20 novembre 2006;
sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, nella riunione del 28 novembre 2006, come da nota di convocazione prot. 67453 del 20 novembre 2006 e relativo verbale conservato in atti;
DISPONE
di stabilire la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ubicati in tutto il territorio comunale nelle seguenti giornate dell’anno 2007:
6 - 7 - 14 - 21 - 28 gennaio
4 - 11 febbraio
4 – 11 - 18 marzo
1 - 29 aprile
13 maggio
3 giugno
12 agosto
30 settembre
7 - 14 – 21 - 28 ottobre
4 – 11 – 18 - 25 novembre
2 - 8 - 9 - 16 - 23 - 30 dicembre
di stabilire altresì la deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli esercizi commerciali del centro storico così come delimitato dalla zona A del Piano Regolatore Generale, nelle seguenti ulteriori giornate festive dell’anno 2007:
18 febbraio domenica
15 aprile domenica
6 - 20 maggio domenica
17 giugno domenica
8 - 15 luglio domenica
5 agosto domenica
9 - 16 settembre domenica
di consentire agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio siti in tutto il territorio comunale di superare il limite di apertura delle tredici ore previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo dal 1° giugno 2007 al 9 settembre 2007;
la deroga prevista al punto n. 3) del presente provvedimento ha validità con riferimento a tutti i giorni della settimana comprese le domeniche in cui è prevista la deroga all’obbligo di chiusura festiva ricadenti nel periodo dal 1° giugno al 9 settembre, fermo restando l’obbligo della mezza giornata di chiusura stabilito con Ordinanza Sindacale n. 148 del 22/04/1999;
Nella settimana antecedente la Pasqua, nonché nel mese di dicembre 2007 è sospeso l’obbligo della mezza giornata di chiusura previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 148 del 22/04/99;
E’ vietata l’apertura per gli esercizi di vendita al dettaglio nelle giornate di: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
L’art. 15 della L.R. 26/99, così come modificata dalla L.R. 19/2002 e dalla successiva L.R. 9/05, prevede l’adozione di un atto programmatico per disciplinare gli orari e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, da adottarsi di concerto con i comuni del medesimo bacino commerciale e previa consultazione delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.
La medesima norma fissa i principi ed il limite massimo delle 24 giornate annue da rispettare in sede di pianificazione delle deroghe, elevabili a 28, previo parere delle suddette organizzazioni di categoria, fermo restando l’obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua , 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
Il Comune può superare il tetto massimo di giornate di deroga fissato dal predetto art. 15, comma 1 della L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in una serie di ipotesi tassativamente previste dall’art. 15, commi 3 e 4 della medesima legge sopra citata ed in particolare nei seguenti casi:
per i centri storici, così come delimitati dalla zona PRG, senza limitazioni di sorta (art. 15, comma 3, lett. a) della L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni);
per tutto il territorio comunale, fino ad un numero massimo di ulteriori 7 giornate annue, in quanto il Comune di Ascoli Piceno risulta confinante con la Regione Abruzzo, in base al disposto dell’art. 15, comma 3, lett. f), L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05;
in occasione dello svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo nel territorio comunale (art. 15, comma 4, L.R. 26/99 cosi come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05).
Il sindaco Celani ritenuto di procedere alla suddetta programmazione individuando, per l’anno 2007, le giornate di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nel rispetto dei seguenti criteri:
coincidenza con particolari ricorrenze che determinano una forte propensione all’acquisto da parte dei consumatori;
individuazione delle giornate in cui si registra un potenziale maggiore afflusso turistico dovuto allo svolgimento di eventi o manifestazioni programmate per il 2007 nel territorio comunale;
ritenuto di confermare il numero di giornate di deroga, pari a 24, previste per l’anno in corso, prevedendo, in aggiunta, ulteriori sei giornate delle sette concedibili ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. f), L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05, in considerazione del fatto che il Comune di Ascoli Piceno confina con la Regione Abruzzo in cui vige una normativa regionale che consente ampi margini di possibilità per le aperture domenicali e festive creando un forte polo di attrazione, per i consumatori, verso le strutture commerciali situate nei territori limitrofi in ogni periodo dell’anno;
considerato opportuno individuare altresì ulteriori giornate di deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) per gli esercizi commerciali siti nel centro storico nelle domeniche in cui si svolge il mercatino dell’Antiquariato, nonché altre iniziative o eventi programmati nell’anno 2007;
ritenuto altresì di consentire agli esercizi commerciali al dettaglio siti in tutto il territorio comunale il superamento della soglia massima delle tredici ore di apertura giornaliera, in deroga al limite previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo di maggiore afflusso turistico, individuato nell’arco temporale che va dal 1° giugno al 9 settembre 2007, in base a quanto previsto dall’art. 15, comma 2 della L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002 e successiva L.R. 9/05;
visto l’esito del tavolo di concertazione attivato con i Sindaci dei Comuni del medesimo bacino commerciale nell’incontro del 28 novembre 2006, come da relativa nota di convocazione prot. 67453 del 20 novembre 2006;
sentite le associazioni di categoria dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, nella riunione del 28 novembre 2006, come da nota di convocazione prot. 67453 del 20 novembre 2006 e relativo verbale conservato in atti;
DISPONE
di stabilire la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ubicati in tutto il territorio comunale nelle seguenti giornate dell’anno 2007:
6 - 7 - 14 - 21 - 28 gennaio
4 - 11 febbraio
4 – 11 - 18 marzo
1 - 29 aprile
13 maggio
3 giugno
12 agosto
30 settembre
7 - 14 – 21 - 28 ottobre
4 – 11 – 18 - 25 novembre
2 - 8 - 9 - 16 - 23 - 30 dicembre
di stabilire altresì la deroga ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a) L.R. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli esercizi commerciali del centro storico così come delimitato dalla zona A del Piano Regolatore Generale, nelle seguenti ulteriori giornate festive dell’anno 2007:
18 febbraio domenica
15 aprile domenica
6 - 20 maggio domenica
17 giugno domenica
8 - 15 luglio domenica
5 agosto domenica
9 - 16 settembre domenica
di consentire agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio siti in tutto il territorio comunale di superare il limite di apertura delle tredici ore previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel periodo dal 1° giugno 2007 al 9 settembre 2007;
la deroga prevista al punto n. 3) del presente provvedimento ha validità con riferimento a tutti i giorni della settimana comprese le domeniche in cui è prevista la deroga all’obbligo di chiusura festiva ricadenti nel periodo dal 1° giugno al 9 settembre, fermo restando l’obbligo della mezza giornata di chiusura stabilito con Ordinanza Sindacale n. 148 del 22/04/1999;
Nella settimana antecedente la Pasqua, nonché nel mese di dicembre 2007 è sospeso l’obbligo della mezza giornata di chiusura previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 148 del 22/04/99;
E’ vietata l’apertura per gli esercizi di vendita al dettaglio nelle giornate di: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
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29/12/2006
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