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Esenzione Iva alle scuole private

Ancona | I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Gli organismi privati non identificati come scuole paritarie o scuole non paritarie per beneficiare dell'esenzione Iva potranno avere il riconoscimento, utile ai fini fiscali, anche da enti pubblici diversi dal ministero della Pubblica Istruzione.

Con la soppressione della "presa d'atto", avvenuta nel 2005, è venuto a mancare il momento di riconoscimento di istituti e scuole privati da parte dell'Amministrazione scolastica. Si è reso necessario quindi fornire chiarimenti in merito al requisito del riconoscimento che, come spiega la circolare n. 22/E pubblicata oggi, è presupposto fondamentale per l'applicazione del regime di esenzione dell'Iva sull'attività didattica.

Scuole paritarie e scuole non paritarie - Le prime sono quelle che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e la cui frequenza costituisce l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Sono riconosciute tali con provvedimento attributivo della parità scolastica rilasciato dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Le scuole non paritarie, al contrario, non possono consegnare titoli di studio legalmente validi, né danno luogo all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione. Il loro riconoscimento avviene attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi regionali.

Altri soggetti privati - La circolare distingue i soggetti che svolgono attività didattica secondo le materie di insegnamento. Se queste ultime fanno parte degli ordinamenti scolastici di competenza dell'Amministrazione scolastica, il riconoscimento, fiscalmente valido, può avvenire attraverso una preventiva valutazione resa anche da enti pubblici diversi dalla Pubblica Istruzione, subordinata comunque al parere tecnico dell'ufficio scolastico. Le stesse direzioni regionali delle Entrate potranno rilasciare detta preventiva valutazione. Gli organismi privati che, invece, insegnano materie di competenza di altri enti pubblici possono ottenere da questi il riconoscimento anche attraverso l'iscrizione in appositi albi.

Progetti didattici finanziati e approvati da enti pubblici - Per loro il momento del riconoscimento si delinea con l'approvazione del progetto e lo stanziamento di fondi da parte del soggetto pubblico. L'esenzione Iva si applica solo all'attività relativa al progetto finanziato.

Formazione e aggiornamento - Per limitare i costi della Pubblica Amministrazione, la normativa fiscale riconosce l'esenzione dell'Iva per i corsi a carico di enti pubblici resi ai propri dipendenti da soggetti terzi per formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione.

Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia - L'Agenzia delle Entrate precisa che per questi organismi il ricoscimento avviene attraverso un provvedimento (anche tacito) che conclude il procedimento per il loro funzionamento.
Il testo completo della Circolare 22/E è disponibile sul sito www.fiscooggi.it che nell'edizione odierna pubblicherà anche un articolo di approfondimento.

19/03/2008





        
  



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