Prescrizione e ragionevole durata del preocesso: un nodo da sciogliere
Ancona | Il tema della prescrizione, cioè dell’istituto che in diritto penale determina l’estinzione del reato per effetto del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ha una portata di estrema complessità e delicatezza.
di Avv.Silvio Venieri
L'avvocato Silvio Venieri
Recentemente la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge che aumenta della metà i termini della prescrizione relativamente ai delitti di corruzione e introduce per la totalità dei reati la sospensione del corso della prescrizione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado per un tempo comunque non superiore a due anni e dal deposito della sentenza di condanna di secondo grado per un tempo non superiore ad un anno.
Il tema della prescrizione, cioè dell’istituto che in diritto penale determina l’estinzione del reato per effetto del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ha una portata di estrema complessità e delicatezza in quanto alla sua base vi sono importanti capisaldi: il diritto dell’imputato ad un processo in tempi ragionevoli; la consapevolezza che quanto più ci si allontana temporalmente dal fatto considerato reato tanto più si compromette l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa; la constatazione che le finalità retributiva (la sanzione penale deve servire a punire il reo per il male provocato per la sua azione illecita) e preventiva (la pena svolge un compito di dissuasione del singolo a commettere nuovi reati) del processo penale vengono vanificate da un eccessivo decorso del tempo.
Un allungamento dei termini della prescrizione comporterebbe, oltre il pregiudizio delle garanzie di ordine generale di cui si è detto, una serie di concrete penalizzazioni per chi si trova sottoposto ad un procedimento penale nel nostro sistema giudiziario. Chi opera nel campo della giurisdizione sa bene che la cronologia del calendario dei processi penali è influenzata dai tempi della prescrizione del reato da giudicare, per cui si può fondatamente ritenere che i tempi di celebrazione dei processi si dilateranno ulteriormente potendo contare sull’allontamento del “rischio prescrizione”. La previsione di un congelamento dei termini ad esito delle sentenze di condanna di primo grado produrrebbe un procrastinarsi nel tempo delle pronuncie liberatorie favorevoli all’imputato: i risultati delle statistiche ci indicano una percentuale di provvedimementi di riforma favorevoli al reo emessi in appello superiore al 40 % rispetto alle sentenze di condanna di primo grado.
Nell’anno 2013 i provvedimenti di dichiarazione di prescrizione nel corso di procedimenti penali sono stati 123.078, di cui 68.107 decreti (pari al 55,3%) emessi dal GIP nei confronti di indagati noti, 4.003 decreti (pari al 3,3%) emessi dal GIP nei confronti di ignoti e 6.403 sentenze (pari al 5,2%) emesse dall’ufficio GIP/GUP (fonte: Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi-Direzione generale di statistica).
Questi dati ci stanno ad indicare che il fenomeno è di assoluta rilevanza numerica e che la maggior parte dei processi si prescrive nella fase delle indagini preliminari, quindi agli albori dell’iter procedimentale penale, da qui l’ovvia considerazione che l’eccessiva perduranza dello stesso deriva dall’impotenza organizzativa della macchina statale, inidonea ad approntare strumenti idonei ed efficienti per svolgere le necessarie attività di accertamento della fondatezza delle notizie di reato. Superfluo sottolineare che l’ineludibile esigenza che si dovrebbe affrontare, piuttosto che modificare la prescrizione, è metter mano a rimedi di natura strutturale per produrre una maggiore efficienza dei procedimenti penali, cioè investire risorse in termini di organici e strumenti operativi.
Non dobbiamo dimenticare che nel saper comporre la dicotomia tra l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato e l’effettiva tutela delle garanzie di chi la subisce passa lo scrimine tra il modello di Stato autoritario e quello liberale. Il 24 aprile prossimo, alle ore 16,30, presso la sede di Porto d’Ascoli della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, i temi evidenziati saranno trattati dall’Avv. Francesco Petrelli, segretario nazionale dell’Unione Camere Penali Italiane, e dal dott. Ettore Picardi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila, nel corso del convegno, promosso dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, dal titolo “Prescrizione e ragionevole durata del processo: un nodo da sciogliere”.
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20/04/2015
Prescrizione e ragionevole durata del preocesso: un nodo da sciogliere
Ancona | Il tema della prescrizione, cioè dell’istituto che in diritto penale determina l’estinzione del reato per effetto del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ha una portata di estrema complessità e delicatezza.
di Avv.Silvio Venieri
L'avvocato Silvio Venieri
Recentemente la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge che aumenta della metà i termini della prescrizione relativamente ai delitti di corruzione e introduce per la totalità dei reati la sospensione del corso della prescrizione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado per un tempo comunque non superiore a due anni e dal deposito della sentenza di condanna di secondo grado per un tempo non superiore ad un anno.
Il tema della prescrizione, cioè dell’istituto che in diritto penale determina l’estinzione del reato per effetto del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ha una portata di estrema complessità e delicatezza in quanto alla sua base vi sono importanti capisaldi: il diritto dell’imputato ad un processo in tempi ragionevoli; la consapevolezza che quanto più ci si allontana temporalmente dal fatto considerato reato tanto più si compromette l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa; la constatazione che le finalità retributiva (la sanzione penale deve servire a punire il reo per il male provocato per la sua azione illecita) e preventiva (la pena svolge un compito di dissuasione del singolo a commettere nuovi reati) del processo penale vengono vanificate da un eccessivo decorso del tempo.
Un allungamento dei termini della prescrizione comporterebbe, oltre il pregiudizio delle garanzie di ordine generale di cui si è detto, una serie di concrete penalizzazioni per chi si trova sottoposto ad un procedimento penale nel nostro sistema giudiziario. Chi opera nel campo della giurisdizione sa bene che la cronologia del calendario dei processi penali è influenzata dai tempi della prescrizione del reato da giudicare, per cui si può fondatamente ritenere che i tempi di celebrazione dei processi si dilateranno ulteriormente potendo contare sull’allontamento del “rischio prescrizione”. La previsione di un congelamento dei termini ad esito delle sentenze di condanna di primo grado produrrebbe un procrastinarsi nel tempo delle pronuncie liberatorie favorevoli all’imputato: i risultati delle statistiche ci indicano una percentuale di provvedimementi di riforma favorevoli al reo emessi in appello superiore al 40 % rispetto alle sentenze di condanna di primo grado.
Nell’anno 2013 i provvedimenti di dichiarazione di prescrizione nel corso di procedimenti penali sono stati 123.078, di cui 68.107 decreti (pari al 55,3%) emessi dal GIP nei confronti di indagati noti, 4.003 decreti (pari al 3,3%) emessi dal GIP nei confronti di ignoti e 6.403 sentenze (pari al 5,2%) emesse dall’ufficio GIP/GUP (fonte: Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi-Direzione generale di statistica).
Questi dati ci stanno ad indicare che il fenomeno è di assoluta rilevanza numerica e che la maggior parte dei processi si prescrive nella fase delle indagini preliminari, quindi agli albori dell’iter procedimentale penale, da qui l’ovvia considerazione che l’eccessiva perduranza dello stesso deriva dall’impotenza organizzativa della macchina statale, inidonea ad approntare strumenti idonei ed efficienti per svolgere le necessarie attività di accertamento della fondatezza delle notizie di reato. Superfluo sottolineare che l’ineludibile esigenza che si dovrebbe affrontare, piuttosto che modificare la prescrizione, è metter mano a rimedi di natura strutturale per produrre una maggiore efficienza dei procedimenti penali, cioè investire risorse in termini di organici e strumenti operativi.
Non dobbiamo dimenticare che nel saper comporre la dicotomia tra l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato e l’effettiva tutela delle garanzie di chi la subisce passa lo scrimine tra il modello di Stato autoritario e quello liberale. Il 24 aprile prossimo, alle ore 16,30, presso la sede di Porto d’Ascoli della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, i temi evidenziati saranno trattati dall’Avv. Francesco Petrelli, segretario nazionale dell’Unione Camere Penali Italiane, e dal dott. Ettore Picardi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila, nel corso del convegno, promosso dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, dal titolo “Prescrizione e ragionevole durata del processo: un nodo da sciogliere”.
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20/04/2015
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