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Ok al nuovo condono edilizio

| ANCONA - Il via libera dalla giunta regionale che approva la proposta di legge.

Il governo regionale ha scelto le modalità, le condizioni e i limiti entro i quali sarà possibile ricorrere al cosiddetto nuovo condono edilizio. Le relative norme che disciplinano la sanatoria degli abusi edilizi sono contenute in un disegno di legge approvato dalla Giunta regionale ad iniziativa  dell’assessore Cataldo Modesti.

Sulla proposta, elaborata congiuntamente dai Servizi Legislativo, Lavori pubblici e Urbanistica della Regione, la Conferenza delle autonomie ha espresso parere favorevole.

Il nuovo condono edilizio è stato oggetto di forti critiche in quanto ritenuto lesivo della competenza legislativa regionale così come sancita dal nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione.

La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale che ha legittimato nella sostanza lo strumento del condono edilizio, riconoscendo alle Regioni, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, il potere di modificare ed adattare alle proprie esigenze la normativa statale in materia.

Secondo la Corte Costituzionale spetta in particolare allo Stato fissare i principi fondamentali della materia e alle Regioni emanare la disciplina di dettaglio e in particolare la determinazione dei limiti volumetrici da condonare, nonché la determinazione delle possibilità, modalità e condizioni della sanatoria per tutte le tipologie di abuso.

Sulla base di tale decisione, il legislatore statale ha provveduto a prorogare i termini entro i quali le Regioni possono disciplinare la materia, senza peraltro fissare nuovi principi in ordine alla sanatoria stessa.

Con la presente proposta di legge la Giunta regionale, al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico, intende arginare sul territorio gli effetti negativi del condono edilizio introdotto dalla normativa statale, consentendo la sanabilità soltanto dei piccoli abusi, nonché di alcune specifiche situazioni di abusivismo, determinatesi in seguito all’opera di ricostruzione post sismica.

Il provvedimento, tra l’altro,individua le opere che non possono essere oggetto di sanatoria. In particolare si specifica che non possono essere sanate quelle  eseguite su edifici già condonati.
Il limite della volumetria sanabile è ridotto rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale. Per le costruzioni a destinazione residenziale è previsto un limite massimo di  150 metri cubi, mentre per le costruzioni aventi destinazione non residenziale è previsto il limite massimo di 300 metri cubi. Nei centri storici il limite massimo è ridotto a 75 metri cubi.

L’articolato di legge, inoltre, prevede l’incremento del 10 per cento della misura dell’oblazione, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale e stabilisce che l’aumento della stessa è introitato dai Comuni per fronteggiare le spese occorrenti alla demolizione degli interventi edilizi abusivi che non possono essere condonati e per promuovere gli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale dei nuclei interessati dai fenomeni di abusivismo edilizio.

Un’altra norma dispone che il costo di costruzione per gli interventi oggetto di sanatoria sia aumentato del 100 per cento, mentre viene demandata alla scelta di ogni singolo Comune l’aumento del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione fra un minimo di 50 ed un massimo del 100 per cento dell’importo determinabile in base alla disciplina vigente.

Ai Comuni viene concesso il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adottare tale decisione, in mancanza della quale il contributo si intende aumentato del 50 per cento.

La proposta di legge stabilisce il  termine e le modalità per la presentazione della domanda di sanatoria e precisa che su di essa il Comune deve adottare un provvedimento da notificare agli interessati entro due anni dalla data di presentazione.

Qualora tale termine decorra senza che il Comune abbia adottato alcun provvedimento in merito, viene concessa all’interessato la facoltà di richiedere alla Provincia la nomina di un commissario ad acta  e a spese del Comune inadempiente.

Una specifica disciplina riguarda le domande di sanatoria pendenti, cioè quelle presentate nel periodo di tempo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge statale e la data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite.

Per queste gli interessati procedono alle modifiche necessarie sulla base di quanto stabilito dalla presente legge, integrando l’ammontare dell’oblazione e dei contributi concessori versati in modo che tale domanda possa essere definita dal competente Comune.

Disciplinata anche la sanatoria degli interventi abusivi riguardanti gli edifici prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 e non rimossi nei termini previsti.

Viene infine modificato l’articolo 2 della L.R. n. 21/2003 sulla “Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997”, consentendo per queste un incremento fino al 20 per cento della volumetria esistente.

01/10/2004





        
  



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