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Ceroni e Brini sul condono edilizio

| ANCONA - Forza Italia evidenzia quattro aspetti nella proposta di legge che non possono essere accettati e sarebbero da modificare.

di R. Ceroni e O. Brini*

Con il D.L. 30 settembre  2003 , n. 269 “ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici “ si è inteso porre mano con urgenza ed in via definitiva per quanto concerne lo Stato, ad un provvedimento in materia urbanistica, che secondo la modifica del Titolo V della Costituzione vede le Regioni competenti in materia.

Il legislatore nel comma 2 dell’art. 33 si fa carico del problema inerente il passaggio delle competenze, giacche si preoccupa  di avvertire che la normativa in esame è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico dell’edilizia da poco entrato in vigore ( 30 giugno 2003 ).

Forza Italia evidenzia quindi che la norma statale che concede il condono ai cittadini italiani e quindi anche ai marchigiani, non può essere modificata in peius da una norma regionale.

Forza Italia ritiene che vi sono almeno quattro aspetti nella Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente “ Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi” che non possono essere accettati e quindi vanno decisamente modificati:
L’art. 3 ( limiti volumetrici ) ……. riduce a 150 metri cubi la possibilità del condono se trattasi di edifici a destinazione residenziale, e non superiore a 300 metri cubi  se a destinazione non residenziale.
La nuova disposizione statale non opera alcuna distinzione tra le diverse destinazioni e quindi, non si comprende il perché della volontà punitiva espressa dal governo regionale in dispregio alla norma statale per delle volumetrie decisamente modeste che possono essere definite nella fattispecie “piccoli abusi”  nell’ambito dei cento metri quadrati.
Si tratta quindi di parificare in termini volumetrici il condono a destinazione residenziale elevandolo a 300 metri come per la destinazione ad uso pubblico.

L’art. 2 lettera G ) , dispone che “ non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive …… che …….siano già state oggetto di precedenti provvedimenti di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria degli abusi edilizi ai sensi dell’art.13  della legge 47/1985 e dell’art.39 23 dicembre 1994, n. 724 ( misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) “ .
Va evidenziato che pur ritenendo “ moralmente “ possibile l’esclusione del condono  dei

“ recidivi “ , si ritiene tale disposto non proponibile perché:

- le opere condonate con le precedenti sanatorie sono divenute del tutto legittime , per cui la normativa regionale tratterebbe in modo diverso situazioni identiche violando il principio di uguaglianza.

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 24.6.2004, fa si che le regioni e quindi la Regione Marche può “ determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1 del Decreto  legge 326/03”.

La regione quindi non può intervenire sulle sanatorie precedenti, modificando in peggio i valori espressi.

La regione limiterebbe gli effetti dei precedenti condoni, gravandoli di vincoli non previsti , ledendo il principio di legalità”    e la fiducia dei cittadini negli organi pubblici.
- Nei condoni del passato, oltre alla sanatoria di alcuni veri e propri scempi urbanistici e grandi speculazioni, vi è stata la sanatoria  di piccoli o piccolissimi abusi.
Con la Proposta di legge regionale tutti coloro che hanno utilizzato il condono nel passato sarebbero posti sullo stesso piano, il che non è ne giustificabile ne equo.

Al contrario un segnale forte contro l’uso del  condoni  , potrebbe stabilire da parte della regione che le opere abusive che beneficiano dell’attuale condono, in futuro, non potranno beneficiare di altre sanatorie.
L’art. 5 della legge regionale prevede un incremento del 100% dei costi di costruzione per gli immobili oggetto di sanatoria.
Non si capisce perché i marchigiani dovrebbero subire un altro salasso anche in questa occasione; semmai si potrebbe prevedere una differenziazione sulla base della natura dell’abuso commesso e se lo stesso è conforme o meno allo strumento urbanistico vigente negli Enti locali. Ciò significa che se l’opera non è conforme è lecito richiedere un aumento parziale degli oneri concessori, in caso contrario nessun incremento è dovuto.

Va infine rilevato che gli immobili realizzati a seguito degli eventi sismici, con caratteristiche di provvisorietà, eseguiti con interventi urgenti ed indifferibili non possono essere compresi tra gli immobili abusivi.
La legge regionale deve tenere conto di queste nostre osservazioni, altrimenti Forza Italia farà  una dura opposizione.   

*Consiglieri regionali di FI

19/10/2004





        
  



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