Interrogazione del Senatore Ciccanti ai fini della corretta interpretazione dellart. 644 C.P.
Ascoli Piceno | Il 4° comma dellart. 644 del C.P. prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito
AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
S E D E
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
S E D E
Il sottoscritto Amedeo Ciccanti, Senatore della Repubblica,
PREMESSO
che il 4° comma dell’art. 644 del Codice Penale prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;
che il 1° comma dello stesso art. 644 prevede che è punito chiunque “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per gli altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”;
che, nonostante la chiarezza della norma citata, è da più parti sostenuta la tesi che, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio (TEG) per il calcolo dell’usura, è da escludersi la Commissione di Massimo Scoperto, con riferimento ai decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge 108/96, segnatamente dall’art. 3;
che, diversamente da tale corrente di pensiero, si sostiene doversi includere tra i costi del rapporto creditizio anche la Commissione di Massimo Scoperto, determinandone quindi anche il tasso complessivo per le seguenti ragioni;
la CMS è la remunerazione che l’Istituto di credito addebita al correntista in misura percentuale rispetto all’entità dell’esposizione registrata nel periodo di liquidazione degli interessi;
se la CMS fosse esclusa dal calcolo del tasso di usura sarebbero facilmente vanificati gli effetti della normativa penale dianzi richiamata, in quanto sarebbe sufficiente esigere dagli affidati elevate CMS a compensazioni di minori tassi di interesse nominali;
i decreti ministeriali, che definiscono il TEG in adempimento all’art. 2 – comma 1 – della Legge 7.3.1996 n. 108, nel contenere una postilla nella quale si avverte che i tassi contenuti in tabella non comprendono la CMS, non ne prefigura la estraneità ma, a maggior ragione, la colloca come elemento di costo aggiuntivo all’aumento del 50% del tasso rilevato ai fini dell’usura, per stabilire detta soglia;
la distinzione del TEG dalla CMS è rilevante ai fini statistici per la determinazione da parte della Banca d’Italia dello stesso TEG, in quanto questo calcolo è in funzione della variabile tempo, mentre quello relativo alla CMS è in funzione della sola variabile “entità massima dell’affidamento” che è da valutare caso per caso, costituendo quindi parametri non omogenei;
il fatto che i due parametri – TEG e CMS – siano rilevati separatamente, per mere esigenze statistiche, non esclude che debbano poi concorrere alla determinazione della soglia del costo del credito, oltre la quale c’è l’usura, secondo lo spirito e la lettera dell’art. 644 del C. P.;
che è necessario chiarire lo spirito della norma, ai fini della definizione degli elementi che concorrono al calcolo della soglia oltre la quale c’è il reato di usura, al fine di evitare la lievitazione di un vasto contenzioso giudiziario che si sta sollevando in molte Procure di Tribunali;
INTERROGA
Le SS. LL. per conoscere, in relazione alla rispettive competenze:
ai fini della corretta interpretazione dell’art. 644 C. P., se la CMS è da considerarsi aggiuntiva al Tasso Effettivo Globale medio (TEG), oltre all’aumento del 50%, ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si commette il reato di usura;
se il maggior costo del denaro, determinato dalla CMS è a sua volta da considerarsi autonomo rispetto al TEG aumentato del 50%, ovvero debba sommarsi al TEG stesso ed essere poi aumentato del 50%.
Si chiede risposta scritta.
S E D E
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
S E D E
Il sottoscritto Amedeo Ciccanti, Senatore della Repubblica,
PREMESSO
che il 4° comma dell’art. 644 del Codice Penale prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;
che il 1° comma dello stesso art. 644 prevede che è punito chiunque “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per gli altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”;
che, nonostante la chiarezza della norma citata, è da più parti sostenuta la tesi che, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio (TEG) per il calcolo dell’usura, è da escludersi la Commissione di Massimo Scoperto, con riferimento ai decreti ministeriali emanati in applicazione della Legge 108/96, segnatamente dall’art. 3;
che, diversamente da tale corrente di pensiero, si sostiene doversi includere tra i costi del rapporto creditizio anche la Commissione di Massimo Scoperto, determinandone quindi anche il tasso complessivo per le seguenti ragioni;
la CMS è la remunerazione che l’Istituto di credito addebita al correntista in misura percentuale rispetto all’entità dell’esposizione registrata nel periodo di liquidazione degli interessi;
se la CMS fosse esclusa dal calcolo del tasso di usura sarebbero facilmente vanificati gli effetti della normativa penale dianzi richiamata, in quanto sarebbe sufficiente esigere dagli affidati elevate CMS a compensazioni di minori tassi di interesse nominali;
i decreti ministeriali, che definiscono il TEG in adempimento all’art. 2 – comma 1 – della Legge 7.3.1996 n. 108, nel contenere una postilla nella quale si avverte che i tassi contenuti in tabella non comprendono la CMS, non ne prefigura la estraneità ma, a maggior ragione, la colloca come elemento di costo aggiuntivo all’aumento del 50% del tasso rilevato ai fini dell’usura, per stabilire detta soglia;
la distinzione del TEG dalla CMS è rilevante ai fini statistici per la determinazione da parte della Banca d’Italia dello stesso TEG, in quanto questo calcolo è in funzione della variabile tempo, mentre quello relativo alla CMS è in funzione della sola variabile “entità massima dell’affidamento” che è da valutare caso per caso, costituendo quindi parametri non omogenei;
il fatto che i due parametri – TEG e CMS – siano rilevati separatamente, per mere esigenze statistiche, non esclude che debbano poi concorrere alla determinazione della soglia del costo del credito, oltre la quale c’è l’usura, secondo lo spirito e la lettera dell’art. 644 del C. P.;
che è necessario chiarire lo spirito della norma, ai fini della definizione degli elementi che concorrono al calcolo della soglia oltre la quale c’è il reato di usura, al fine di evitare la lievitazione di un vasto contenzioso giudiziario che si sta sollevando in molte Procure di Tribunali;
INTERROGA
Le SS. LL. per conoscere, in relazione alla rispettive competenze:
ai fini della corretta interpretazione dell’art. 644 C. P., se la CMS è da considerarsi aggiuntiva al Tasso Effettivo Globale medio (TEG), oltre all’aumento del 50%, ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si commette il reato di usura;
se il maggior costo del denaro, determinato dalla CMS è a sua volta da considerarsi autonomo rispetto al TEG aumentato del 50%, ovvero debba sommarsi al TEG stesso ed essere poi aumentato del 50%.
Si chiede risposta scritta.
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17/11/2005
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