Agricoltura: la regione propone al ministero il riconoscimento dei contributi sui premi assicurativi
| ANCONA - Il contributo è previsto nel massimo dell80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedano il risarcimento del danno nelle aree svantaggiate, qualora questo sia superiore al 20% della produzione, e del 30% nelle altre zone.
La Giunta regionale, come stabilito da un’apposita delibera, in relazione al Piano assicurativo agricolo 2007, proporrà al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il riconoscimento dei contributi dello Stato sui premi per contratti assicurativi stipulati dagli imprenditori agricoli nel territorio della Regione Marche, secondo la tipologia di polizza, l’evento climatico avverso, la garanzia prestata e il tipo di coltura e struttura.
Il contributo è previsto nel massimo dell’80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedano il risarcimento del danno nelle aree svantaggiate, qualora questo sia superiore al 20% della produzione, e del 30% nelle altre zone, causato da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali.
Nel caso, invece, i contratti assicurativi prevedano il risarcimento anche di danni provocati da eventi atmosferici diversi da quelli assimilabili alle calamità naturali o da epizoozie o da fitopatie, il contributo è al massimo del 50% del premio assicurativo.
Il contributo è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedano, per ciascun prodotto assicurato, la copertura della produzione complessiva aziendale all’interno dello stesso Comune.
Il contributo è previsto nel massimo dell’80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedano il risarcimento del danno nelle aree svantaggiate, qualora questo sia superiore al 20% della produzione, e del 30% nelle altre zone, causato da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali.
Nel caso, invece, i contratti assicurativi prevedano il risarcimento anche di danni provocati da eventi atmosferici diversi da quelli assimilabili alle calamità naturali o da epizoozie o da fitopatie, il contributo è al massimo del 50% del premio assicurativo.
Il contributo è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedano, per ciascun prodotto assicurato, la copertura della produzione complessiva aziendale all’interno dello stesso Comune.
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02/11/2006
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