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Dehors e orinatori selvaggi in città. L'Amministrazione comunale deve agire subito.

Teramo | Come salvare la storia monumentale di Teramo. Ipotesi di scuola nell’applicazione di un regolamento comunale che può ordinare la rimozione immediata delle strutture selvagge. Sono evitate le interferenze dei dehors con gli elementi architettinici?

di Nicola Facciolini

Non siamo mica a Babilonia, altrimenti avremmo copiato a dovere magari inventandoci di sana pianta i giardini pensili in pieno centro storico, installando per le vie della città speciali "vespasiani" ante litteram e punendo i trasgressori con pene severissime. No, non è di questo che intendiamo discutere, per ora. E neppure degli "orinatori" selvaggi (non parliamo certamente degli anziani e dei malati con le loro necessità improvvise) che ogni notte, dopo aver abusato dell'alcool, insozzano la città, appestando le vie, i marciapiedi e le piazze di Teramo, forse consapevoli di quello che fanno, mai beccati sul fatto e puniti. Ma torniamo al presunto problema dei dehors che un'Amministrazione di centrodestra non può che governare a dovere.

Basta leggere un qualsiasi regolamento comunale in materia di dehors e di attrezzatura per arredi commerciali, per capire l'entità di un fenomeno che in Italia, se effettivamente non ben "governato", rischia di soffocare anche quel poco di storia e di bellezza architettonica che le nostre città monumentali sono ancora in grado di offrire ai propri cittadini e soprattutto ai turisti. Che torneranno ad affollare le nostre piazze, vie e musei dell'Italia, dopo la "doccia scozzese" degli ultimi anni. Sono evitate le interferenze dei dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici in città?

Fatti salvi i guadagni dei Comuni per l'occupazione di suolo pubblico e i profitti dei privati, alcune riflessioni sorgono spontanee anche in una città storica come Teramo, vocata alla stipula di Gemellaggi che dovrebbero portare buon consiglio ai teramani. Che figura altrimenti saremmo costretti a subire sul piano dell'immagine internazionale? Con monumenti, vie e palazzi storici letteralmente soffocati da "casse" e "casotti" più adatti alla spiaggia che alla fruizione della bellezza di una città monumentale come dovrebbe essere Teramo? Che cosa sono i dehors? Perché dovrebbero soffocare piazza Orsini e la bellissima facciata del Duomo di Teramo?

Si definiscono "dehors" ed attrezzature rimovibili per attività commerciali, le strutture temporanee, su proprietà pubbliche o private, a carattere estivo o invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano. Rientrano in tali strutture: ogni elemento di arredo comprese sedie e tavolini, altri elementi mobili di delimitazione perimetrale quali tende parasole, protezioni aeree, platee sopraelevate, vasi o contenitori per il verde, diaframmi o barriere, impianti d'illuminazione o diffusione sonora, espositori, pannelli informativi, ecc..

I regolamenti comunali in genere precisano che non rientrano in tali strutture gli elementi di arredo quali sedie e tavolini, tende parasole a muro, vasi o contenitori per il verde, impianti d'illuminazione o diffusione sonora, espositori, pannelli informativi, qualora collocati su area privata. La messa in opera di dehors può essere richiesta anche dai titolari di esercizi commerciali disciplinati dalla legge 287/91. L'installazione di dehors da parte di operatori privati è di norma definito con un atto amministrativo di "autorizzazione alla costruzione e posa su suolo pubblico, o soggetto a pubblico passaggio, di manufatti temporanei".

Tali costruzioni non rientrano nell'attività edilizia in quanto essenzialmente non comportano la variazione dello stato dei luoghi. Il controllo dell'attività di esercizio dei dehors è da considerarsi in relazione alla validità della licenza commerciale e di pubblico esercizio, e quindi agli atti e alla prassi amministrativa ad essa collegata. Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinato alla valutazione delle domande condotta in via separata e autonoma dai competenti uffici comunali che risultano direttamente coinvolti: l'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnici architettonici e urbanistici; l'Ufficio Commercio e Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale; l'Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda gli aspetti di viabilità e sicurezza stradale.

Tale autorizzazione successivamente all'istruttoria dell'Ufficio Tecnico in genere deve essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia per gli aspetti di tipo architettonico/ambientale e, qualora tali interventi riguardassero immobili ed aree sottoposte a Vincoli di tutela, dovrà essere acquisito il relativo parere della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, che sostituirà quello della Commissione Edilizia.

Nei regolamenti comunali non è consentita l'installazione di dehors in continuità a monumenti, edifici classificati documento o in presenza di arredo urbano di particolare interesse, che potranno essere individuati caso per caso. Inoltre dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici. L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza. L'autorizzazione può essere richiesta per strutture a carattere estivo o per strutture a carattere invernale o a carattere annuale. In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte), non è necessario presentare la documentazione di cui al seguente punto.

L'autorizzazione deve essere rinnovata al suo scadere annualmente. Per interesse pubblico incompatibile con la presenza del dehor, l'autorizzazione medesima può non essere rinnovata. Potranno essere richieste modifiche nell'installazione del dehor, rispetto a quanto già autorizzato. Allo scadere dell'autorizzazione l'area di sedime, qualora venga modificata, deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Quali sono i criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors?

Il posizionamento delle strutture temporanee può essere o frontistante all'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente, o essere realizzato in cortili interni; nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione nel rispetto dei diritti dei terzi. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso o di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale.

Il posizionamento delle strutture temporanee deve evitare interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione (possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli autorizzati sulla base del presente regolamento).

In particolare la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:
a) avere forma geometrica semplice e regolare e con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
b) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
c) non avere tamponamenti verticali superiori a 60 cm., fatta eccezione per i dehors a carattere invernale per i quali sono ammissibili tamponamenti in prevalenza trasparenti secondo le caratteristiche definite nell'art. 10;
d) le scritte / logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e dovranno avere caratteri poco appariscenti e coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto;
e) le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

Le strutture temporanee devono essere completamente asportabili; in particolare la struttura dei dehors deve essere anch'essa completamente asportabile con minima sezione dei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di tenuta al vento e ai carichi accidentali. È ammessa la realizzazione di strutture:
a) ancorate direttamente al suolo, salvo l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici ad autorizzazione terminata. Questa eventualità è esclusa in caso di pavimentazioni di pregio o in elementi lapidei;
b) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
c) direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesso;
d) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e con disposizioni di Piano Regolatore Generale. In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione e della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri attrezzi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili. Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico percorribile dai veicoli né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente all'installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute. Non dovrà provocare fenomeni di abbagliamento né verso aree a transito pedonale, né verso zone di traffico veicolare.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna sia diurna e, soprattutto nella zona Centro Storico, consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNICEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Per gli impianti di diffusione sonora vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici, in particolare, oltre ad osservare le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificatamente autorizzato in sede comunale, con valutazione per ogni singolo caso.

Le strutture temporanee devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:
a) identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale dell'oggetto più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.); la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio);
b) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico già approvato ai sensi del presente regolamento.

Le strutture temporanee sono disciplinate con prescrizioni specifiche della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, anche diverse da quelle del presente articolo, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi della legge 1089/39 e 1497/39 e legge regionale 56/83. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di 150,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. Le attività di controllo e di applicazione delle sanzioni saranno svolte dalla Polizia Municipale. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.

L'osservanza delle disposizioni dei regolamenti non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti. Ma questa è solo un'ipotesi di scuola.

09/05/2008





        
  



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