Beni e attività culturali, la proposta di legge regionale
Ancona | L'assessore Minardi: La cultura, fattore portante di crescita civile, sociale ed economica.
Luigi MInardi
"Fornire un quadro chiaro e coerente in materia di beni e attività culturali. Semplificare il quadro normativo regionale della cultura dal momento che con questa legge vengono sostituite una trentina di vecchie leggi, rendendo più facile ad operatori e cittadini l'orientamento". Questi sono gli obiettivi della proposta di legge regionale approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio per la definitiva approvazione.
Secondo Luigi Minardi, assessore alla Cultura, il testo normativo che "assicura priorità e razionalità nell'erogazione dei finanziamenti", si caratterizza per "l'ampia consultazione e la partecipazione degli operatori, in particolare dei rappresentanti dei musei, delle biblioteche, dell'editoria, dei beni ecclesiastici e dei responsabili delle istituzioni ed enti locali. E' stato un confronto proficuo per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva della proposta di legge". Nella considerazione - aggiunge l'assessore - che le attività culturali sono fattori portanti di crescita civile, sociale ed economica.
Tra le finalità della legge, la qualificazione delle strutture e degli istituti culturali nella loro funzione educativa e sociale; il sostegno della progettualità integrata a livello territoriale e delle forme di aggregazione; la realizzazione di progetti favorendone il radicamento nelle aree meno servite per una equilibrata distribuzione sul territorio regionale; il sostegno delle espressioni creative delle nuove generazione e dell'imprenditoria giovanile; lo sviluppo della multiculturalità e dell'integrazione culturale.
Sono elementi caratterizzanti la proposta, approvata sulla base dell'articolo V della Costituzione, l'introduzione di un piano regionale integrato contenente strategie di sviluppo da attuare attraverso un programma annuale di riparto delle risorse; l'introduzione del fondo unico regionale destinato ad accogliere tutte le risorse finanziarie, pubbliche e private, riservate al settore e da ripartire con le modalità indicate dal piano regionale integrato.
Alla Regione viene assegnato il compito di indirizzo e coordinamento mentre agli Enti quello di gestione e del concorso nella predisposizione degli strumenti di programmazione.
Sono ventidue gli articoli del testo suddivisi in VII Capi, di cui il V introduce e disciplina il Sistema culturale territoriale fissandone le funzioni e i contenuti. Viene poi prevista la creazione di un sistema informativo regionale della cultura quale strumento di supporto "strategico".
Particolare attenzione viene rivolta alla promozione delle attività culturali attraverso il sostegno delle espressioni creative nelle sue varie forme, la promozione dell'arte e dell'architettura, la creazione di servizi di informazione, la promozione dell'immagine delle Marche e la rievocazione della tradizione e del costume marchigiani, la valorizzazione dell'identità con particolare attenzione a ricorrenze e personaggi. Le attività rivolte ai giovani vengono promosse con l'incentivazione di centri e associazioni culturali, iniziative editoriali, convenzioni con scuole, organizzazione di mostre e convegni, attività di sviluppo della lettura.
Alla predisposizione del testo ha partecipato in modo attivo l'Osservatorio regionale per la cultura, istituito nella struttura per monitorare la spesa, raccogliere ed elaborare dati e informazioni.
Secondo Luigi Minardi, assessore alla Cultura, il testo normativo che "assicura priorità e razionalità nell'erogazione dei finanziamenti", si caratterizza per "l'ampia consultazione e la partecipazione degli operatori, in particolare dei rappresentanti dei musei, delle biblioteche, dell'editoria, dei beni ecclesiastici e dei responsabili delle istituzioni ed enti locali. E' stato un confronto proficuo per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva della proposta di legge". Nella considerazione - aggiunge l'assessore - che le attività culturali sono fattori portanti di crescita civile, sociale ed economica.
Tra le finalità della legge, la qualificazione delle strutture e degli istituti culturali nella loro funzione educativa e sociale; il sostegno della progettualità integrata a livello territoriale e delle forme di aggregazione; la realizzazione di progetti favorendone il radicamento nelle aree meno servite per una equilibrata distribuzione sul territorio regionale; il sostegno delle espressioni creative delle nuove generazione e dell'imprenditoria giovanile; lo sviluppo della multiculturalità e dell'integrazione culturale.
Sono elementi caratterizzanti la proposta, approvata sulla base dell'articolo V della Costituzione, l'introduzione di un piano regionale integrato contenente strategie di sviluppo da attuare attraverso un programma annuale di riparto delle risorse; l'introduzione del fondo unico regionale destinato ad accogliere tutte le risorse finanziarie, pubbliche e private, riservate al settore e da ripartire con le modalità indicate dal piano regionale integrato.
Alla Regione viene assegnato il compito di indirizzo e coordinamento mentre agli Enti quello di gestione e del concorso nella predisposizione degli strumenti di programmazione.
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01/08/2008
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