Consentivano le scommesse a minorenni. Denunciati dalla guardia di finanza di Fermo.
Porto San Giorgio | A Porto San Giorgio all'interno di una sala scommesse è stato trovato un diciassettenne. Un altro, della stessa età, è stato invece individuato all'interno di un bar-caffè di Porto Sant'Elpidio.

Guarda di Finanza
Acconsentivano ai minorenni di entrare indisturbati nelle loro sale scommesse, circostanza vietata in modo categorico dalla Legge n. 189 del 2012 che, infatti, dispone l'obbligo, in capo ai titolari degli esercizi commerciali, dei locali o dei punti di offerta dei giochi con vincite in denaro, di identificare i minori d'età mediante la richiesta di esibizione di un documento d'identità, eccezion fatta in quei soli casi in cui la maggiore età sia manifesta.
Sono due gli specifici episodi accertati dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Fermo che, da tempo, è impegnata in maniera costante nel contrastare gli illeciti del settore, rivolgendo le attenzioni, come nei qual casi, anche in favore delle fasce più deboli della collettività.
Il primo caso si è verificato a Porto San Giorgio (FM), dove all'interno di una sala scommesse è stato trovato un diciassettenne; un altro, della stessa età, è stato invece individuato all'interno di un bar-caffè di Porto Sant'Elpidio (FM) proprio nel momento in cui aveva appena acquistato una tipologia di gioco con vincita in denaro del tipo "scommessa multipla a quota fissa".
Alquanto severe le sanzioni, ancorché di solo carattere amministrativo, contestate ai due titolari delle sale scommesse, le cui posizioni, in ossequio al dettame normativo disciplinato dalla Legge n. 111 del 2011, sono ora al vaglio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'applicazione, a diverso titolo, di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, delle sanzioni accessorie di chiusura degli esercizi commerciali per un periodo da 10 a 30 giorni (per arrivare, nel caso di n. 3 analoghe violazioni, anche non continuative, eventualmente commesse nell'arco di un triennio, alla revoca definitiva di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa già rilasciate) e di sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Economie e delle Finanze relativo ai soggetti interessati, a qualsiasi titolo, alla gestione, funzionamento e manutenzione in efficienza di determinate tipologie di apparecchi e terminali che, conseguentemente, in tali eventualità, non consentirà l'intrattenimento temporaneo di alcun rapporto contrattuale con i concessionari per la gestione della rete telematica.
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18/12/2013
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