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Liberta' religiosa, liberta' di religione, liberta' di culto

| I diversi ambiti di espletamento della liberta' religiosa ne fanno un problema complesso, sempre in continua evoluzione e spesso motivo di insanabili contrasti fra i credenti.

di Corrado Ruiz

Per necessità di chiarezza concettuale e non solo terminologica, è indispensabile partire dall'ambito della RELIGIOSITA' come uno dei valori fondanti della persona.
In ogni concezione dell'ESSERE PERSONA è ritenuta importante la componente religiosa che, pertanto, risente del carattere della LIBERTA' come ogni altra valenza personale.
Non c'è periodo storico o scuola filosofica che non includa un riverbero all'infinito teistico nella configurazione dell'uomo.
Ciò comporta una serie di problematiche sociali e giuridiche dal momento che l'uomo è concepito come soggetto sociale e sottoposto ad una legge.

E dunque il diritto alla religione è incluso in ogni sistema giuridico che intende regolare la vita degli uomini, salvaguardandone tuttavia alcuni caratteri essenziali primo fra tutti la libertà.
Ma è implicito che passando dall'ambito intimistico a quello dei comportamenti conseguenti si perviene alla LIBERTA' DI RELIGIONE.
Intesa come possibilità offerta agli aderenti ad un credo religioso di aderire alle istituzioni che lo professano e che regolano i comportamenti degli aderenti.

Ma proprio in questo passaggio si pongono, come necessità sociale, le limitazioni giuridiche alla precedente libertà e che operano come criteri valutativi per la determinazione della sopravvivenza o meno delle istituzioni religiose stesse.
In ogni impianto giuridico delle istituzioni statuali moderne, principalmente se di tipo democratico,così come in ogni DICHIARAZIONE di principi a livello internazionale, esistono norme specifiche per garantire la libertà di religione, a condizione che la professione di fede non contrasti con le norme di comportamento accreditate dalla comunità sociale.

In tali condizioni vengono anche previsti sistemi di riconoscimento giuridico e di sostegno da parte di uno stato di religioni diverse da quella o quelle professate dagli appartenenti allo stato stesso.
E' il caso dell'Italia che da diversi decenni è alla ricerca di accordi sottoscritti che diano concreta realizzazione della libertà di religione e di culto.

Ciò avviene per effetto della struttura democratica dello stato italiano e del principio di tolleranza che caratterizza la RELIGIONE CATTOLICA.
L'allargamento dei rapporti con altre religioni è stato finora possibile ed agevole, dovendo esso operare con credenze religiose sufficientemente consone ai principi sanciti dalla nostra Costituzione e dalle norme giuridiche tradizionali.
Ma l'espansione dei rapporti sociali, il coinvolgimento nei rapporti internazionali di società diverse per concezione di vita e per legami con religioni molto dissimili dalla nostra,impongono maggiore oculatezza nella prosecuzione di un'opera di apertura ad altre civiltà senza rischiare di rendere insicura la sopravvivenza della nostra.

Nel nostro Parlamento è in discussione il disegno di legge n.2531 che ha come titolo: "NORME SULLA LIBERTA' RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI."
Essa si prefigge l'equiparazione di tutte le fedi religiose,come è scritto nella carta costituzionale sia in riferimento ai principi generali di eguaglianza e sia nell'ambito specifico della religiosità dei soggetti, fatte salve le chiare indicazioni che consentono accordi esclusivamente con quei culti che non contrastano con le norme dei nostri codici.

Un esempio illuminante,in riferimento a questo ultimo limite, potrebbe essere quello della religione musulmana che impone ai propri fedeli comportamenti del tutto impraticabili dai nostri concittadini: come la diversa configurazione giuridica e sociale delle donne; la poligamia; la tendenza all'isolamento; la negazione della tolleranza religiosa, ecc.
In sintesi l'attuazione di ogni accordo che preveda l'equiparazione delle fedi dinnanzi allo Stato Italiano dovrà essere suffragato da un atteggiamento di reciprocità allorchè ad un comportamento libertario ed equalitario di una legge del nostro dovrà corrispondere un analogo comportamento da parte dello stato o della comunità religiosa che chiede la ratifica.

L'intento della nova legge è comunque encomiabile perchè, purtroppo, sospendendo il giudizio su alcuni rapporti giuridici, di cui al precedente esempio, rimangono ancora distinzioni inopportune fra fedi religiose praticate in Italia il cui riconoscimento giuridico consentirebbe l'acquisizione di una auspicata e  adeguata LIBERTA' DI CULTO.  

08/05/2003





        
  



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