Respinto il ricorso della "Calabresi & Co."
San Benedetto del Tronto | Il diniego del Comune a edificare riguarda la zona attigua all'albergo (ex Cavalluccio Marino).
di Carmine Rozzi

Calabresi
“Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato, unitamente alla domanda di risarcimento danni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 giugno 2006, con l’intervento del Presidente Vincenzo Sammarco, dell’Estensore e Consigliere Luigi Ranalli e del Consigliere Liana Tacchi”.
Con questo atto si chiude la lunga controversia per il ricorso proposto nel 2002 dalla S.n.c. “Filippo Calabresi e C” in persona dell’amministratore Fausto Calabresi contro il Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco pro-tempore nei confronti dell’Ing.Giovanni Zampacavallo, allora Dirigente del settore assetto del territorio. In sostanza la “Calabresi e Co.” chiedeva che fosse stato annullato il diniego alla domanda di concessione edilizia presentata dalla società per poter edificare nell’area retrostante (ex Cavalluccio Marino).
I Calabresi in sostanza facevano notare di essere proprietari e gestori dell’Hotel Calabresi avendo nel contempo come “attigua” e “complementare” un’area scoperta, identificata in catasto nel foglio 10, particella 113, a suo tempo appartenente al demanio statale, data in concessione alla società e poi in affitto fin dagli anni ’60 ed adibita a parcheggio e giardino dell’Hotel, ma ora di sua proprietà a seguito di alienazione per asta pubblica e contratto stipulato il 12 ottobre 2000.
Tuttavia, secondo la società proprietaria dell’albergo, la stessa detinazione urbanistica dell’area attigua fu modificata dal P.R.G adottato nel 1985 tramutandolo da “verde privato” a residenziale di completamento B1 e con tale destinazione è stata successivamente alienata all’attuale proprietario. La “Calabresi & Co”. confutava ulteriormente il fatto di aver chiesto al Comune in data 18 ottobre 2000 la concessione edilizia per realizzare sull’area un edificio destinato a residence e che il Dirigente di Servizio assetto del Territorio (Zampacavallo), con atto del 31 ottobre 2001 ha respinto la domanda perchè in contrasto con l’art.30 delle N.T.A. del P.R.G. essendo l’area una pertinenza dell’albergo.
Dopo aver enunciato diversi presupposti a sostegno del ricorso si chiedeva la condanna del Comune e del Dirigente del Settore al risarcimento dei danni causati alla società ricorrente per l’illegittimo diniego della concessione edilizia richiesta e per il ritardo con cui si era provveduto in merito (475 mila euro per l’immobilizzo della somma). All’udienza pubblica del 7 giugno di quest’anno il difensore del Comune ha chiesto di depositare ulteriore documentazione alla quale si è opposto il difensore della parte ricorrente (Calabresi).
Il collegio giudicante, nel respingere il ricorso dopo aver premesso che l’area attigua all’Hotel Calabresi , a causa della sua quarantennale destinazione da parte del proprietario dell’Albergo e nel contempo affittuario della stessa, può essere considerata sotto il profilo “oggettivo” una pertinenza dell’albergo, anche in mancanza di un precedente e formale atto di asservimento in tal senso dal parte del Demanio statale.
A prescindere quindi dalle precedenti vicende urbanistiche e concessorie nonché dalle ulteriori argomentazioni difensive sul punto effettuate nelle memorie depositate dalla difesa del Comune si San Benedetto il Collegio ritiene che quest’ultimo abbia agito correttamente quando ha dedotto che nel caso specifico l’area non fosse utilizzabile “ ai sensi dell’art.30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, per aumenti di volume, dovendosi computare nelloa verifica volumetrica anche il complesso esistente”.
La motivazione della sentenza prosegue facendo rilevare che, ai sensi dell’art.59 del regolamento edilizio comunale, :”L’area pertinente a costruzioni eseguite o autorizzate non può essere computata per il rilascio di altre concessioni quando ciò sia in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona”. Il ricorso è stato quindi respinto in quando infondato e, di conseguenza, è stata respinta anche la domanda di risarcimento danni in quanto l’atto di diniego a edificare da parte del Comune non può considerarsi illegittimamente emesso, mentre nessuna prova, secondo il Collegio, è stata presentata per l’eventuale danno autonomamente e direttamente causato per la sua ritardata adozione.
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12/07/2006
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